Intervento e successivo ricovero per infezione: due prestazioni diverse che presuppongono inadempimenti diversi
17 Settembre 2024
Una donna veniva ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un intervento di protesi all’anca. Un mese dopo, la paziente si presentava al pronto soccorso dello stesso ospedale, lamentando di aver contratto un’infezione a causa dell’intervento, infezione per cui veniva ricoverata in ospedale per altre due volte. La donna agiva in giudizio nei confronti di USL Toscana sud-est, entro cui gravitava la struttura presso cui si era sottoposta all’operazione ed era stata in seguito ricoverata, assumendo la responsabilità dei sanitari in relazione al primo ricovero, quello in cui si era sottoposta all’intervento e dove aveva contratto – a suo dire – l’infezione. La CTU escludeva la responsabilità dei sanitari riguardo ai fatti del primo ricovero, ma la rilevava riguardo al secondo, quando la donna si era presentata per la prima volta in pronto soccorso per l’infezione. Il Tribunale, quindi, condannava la struttura ospedaliera al risarcimento, mentre la Corte d’appello, successivamente adita, riformava la sentenza, in quanto la responsabilità della struttura era stata affermata dal giudice di primo grado per fatti diversi rispetto a quelli prospettati nell’atto introduttivo: infatti la responsabilità era stata esclusa dal CTU in relazione al primo ricovero, mentre era stata affermata in relazione al secondo, su cui però non vi era domanda dell’attrice. La donna ricorreva in Cassazione. La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, perché il primo ricovero, nel quale la paziente è stata sottoposta ad un intervento, risponde ad un preciso contratto con la struttura, con cui quest’ultima si è impegnata ad effettuare la prestazione chirurgica. Tutto ciò che è relativo, strumentale, accessorio a quella prestazione rientra nel medesimo “fatto”, ossia fonda il contenuto dell’obbligazione assunta: quindi, se la paziente si duole della cattiva esecuzione dell’intervento, tale inadempimento fa riferimento al contratto inerente all’intervento. Se poi la paziente – come nel caso di specie – stipula un contratto diverso e ulteriore con la struttura, ad un mese di distanza, che ha ad oggetto la cura di un’infezione in corso, l’inadempimento di tale contratto non può essere ricondotto al primo. Quindi, intervento e successivo ricovero per un’infezione sono due prestazioni diverse che rispondono a due contratti diversi tra le stesse parti e i due contratti non possono considerarsi collegati, poiché il secondo contratto è stato stipulato dopo l’estinzione del primo. |