La richiesta di misure protettive nella fase “prenotativa” ex art. 44 c.c.i.i.

La Redazione
17 Settembre 2024

Il tribunale di Arezzo affronta e risolve la questione del se, con la domanda ex art. 44 c.c.i.i. sia possibile richiedere la conferma di misure diverse e ulteriori da quelle previste dall’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, c.c.i.i. Il giudice svolge altresì considerazioni in merito al momento del trasferimento del credito nel pignoramento “speciale” ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973.

In specie, con la domanda ex art. 44 c.c.i.i. la ricorrente chiedeva – oltre alla conferma dell'inibitoria nei confronti di AdER alla prosecuzione dell'esecuzione esattoriale e della sospensione di ogni prescrizione e decadenza, così come dell'impedimento al deposito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale – l'applicazione di inibitorie di natura negoziale, in modo da anticipare gli effetti disciplinati dall'art. 94-bis c.c.i.i.).

Prima di calarsi nella soluzione della questione centrale, il giudice svolge alcune considerazioni preliminari. In particolare, vengono dapprima fornite le definizioni di “misure protettive” e “misure cautelari” e di esse ne vengono evidenziate correlazioni e diversità.  Quanto alle misure protettive, si evidenzia come il comma 4 dell'art. 54 c.c.i.i. affermi che «prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1».

Proprio dalla lettura di tale norma il tribunale ricava che non possa trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di applicazione di inibitorie di natura negoziale – misure che, per loro natura, potrebbero al più ricondursi al terzo periodo del comma 2 citato, non richiamato dal comma 4 – in quanto «il Codice disegna un recinto ben definito alle misure (protettive) richiedibili a seguito del deposito del ricorso ex art. 44, richiamando espressamente le sole misure protettive di cui al primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 54». Pertanto «tutte le misure (protettive e cautelari) richieste, diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte dal primo e secondo periodo del comma secondo dell'art. 54, non possono essere concesse nella fase “prenotativa”».

Quanto all'art. 94-bis c.c.i.i.– norma relativa ai contratti pendenti nel concordato in continuità che associa alcuni effetti comprimenti sui diritti contrattuali dei contraenti in bonis alla concessione delle misure protettive o cautelari – il tribunale si limita a ricordare che tale norma fa riferimento alle misure ottenute non già nella fase prenotativa, ma nella fase “piena” (ciò tenuto conto anche del fatto che la norma è collocata all'interno della sezione dedicata al concordato preventivo “pieno” e non alla domanda ex art. 44 c.c.i.i.).

Nulla osta, invece, secondo il giudice, alla conferma di quelle, tra le misure protettive richieste, rientranti nei “tipi” descritti dai primi due periodi del comma 2 dell'art. 54 c.c.i.i., con una precisazione.

La ricorrente ha chiesto la «conferma dell'inibitoria rivolta nei confronti dell'ADeR alla prosecuzione dell'esecuzione esattoriale già instaurata e con conseguente liberazione delle somme bloccate nei conti correnti o, in subordine, con impedimento del progressivo accantonamento di ulteriori somme».

Il tribunale ritiene che possa essere accolta la sola richiesta subordinata.

Nel procedimento di espropriazione “ordinaria” avviata con l'atto di citazione previsto dall'art. 543 c.p.c., fino a che il G.E. non adotta l'ordine di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., non si produce il trasferimento coattivo (e pro solvendo) del credito (effetto finale del pignoramento presso terzi). Nel caso in cui, prima della ordinanza di assegnazione, scattino le misure protettive c.d. semi-automatiche, tra le quali rientra anche l'improseguibilità delle azioni esecutive, i crediti e le somme non possono ritenersi nella disponibilità giuridica del creditore procedente, ma nella disponibilità del debitore esecutato per essere messe a servizio del piano di ristrutturazione debitoria.

Al contrario, le peculiarità del pignoramento “speciale” ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 – che consente all'agente della riscossione di “bypassare” l'atto di citazione e notificare ai terzi direttamente, e dunque senza ordine del giudice, un ordine di pagare entro sessanta giorni le somme necessarie fino a concorrenza del credito vantato – fanno sì che il trasferimento del credito avvenga contestualmente al pagamento stesso da parte del terzo. In particolare, deve escludersi che la sola notifica dell'ordine di pagamento implichi un qualche trasferimento delle somme pro solvendo.  

Si conclude, pertanto, che l'improseguibilità sancita dall'art. 54, comma 2, c.c.i.i. determina l'impossibilità per l'AdER di bloccare tutte le somme che siano pervenute sui conti correnti della ricorrente dalla pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese. Non può, tuttavia, disporsi la liberazione delle somme precedentemente bloccate, o quantomeno non nella misura o con gli effetti richiesti dalla ricorrente.

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