Trasferimento del lavoratore: è legittimo se fa seguito ad una ordinanza giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro?

19 Settembre 2024

La Suprema Corte si pronuncia in tema di legittimità del trasferimento a seguito della condanna per la società a reintegrare il lavoratore illegittimamente estromesso rilevando che il datore deve ottemperare all’ordine di reintegrazione riammettendo il dipendete nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all'atto dell'illegittimo licenziamento.

Il limite al potere di trasferimento del datore di lavoro, introdotto con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è un limite di tipo funzionale o finalistico, e perciò interno; il potere di trasferimento può continuare, dopo la legge n. 300/1970, ad essere esercitato come prima, ma il suo esercizio deve essere collegato ad una reale esigenza aziendale. Esso incontra quindi, come è stato osservato in dottrina, il vincolo negativo dell'eccesso di potere, nella classica figura sintomatica dello sviamento (si deve evitare, in altri termini, che la ragione tecnica od organizzativa sia addotta solo formalmente dall'imprenditore, ma allo scopo di coprire o dissimulare un motivo illecito - persecutorio, di ritorsione, есс. -), con la sola eccezione alla regola costituita dall'impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede per la dimostrata insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni nonché di mansioni equivalenti a queste ultime.

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