La modifica delle conclusioni con la prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.
18 Settembre 2024
Per fornire un'adeguata risposta è necessario riferirsi alla norma precedentemente contenuta nel riformato art. 183 c.p.c. ove, al sesto comma, si prevedevano sostanzialmente le stesse memorie che oggi sono previste dall'art 171-ter c.p.c., nel diverso contesto procedurale istituito con la riforma Cartabia. A questo proposito si può notare che, mentre il vecchio art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. prevedeva la concessione alle parti di «un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte», il nuovo art. 171 ter, n. 1 c.p.c. prevede una facoltà in capo, sempre alle parti tutte, di depositare memorie integrative con le quali possono: «almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta». Potrebbe sembrare, a questo punto, che, almeno con riferimento alla modifica delle conclusioni, nulla sia cambiato fra la vecchia e la nuova disciplina, salvo i necessari adattamenti dettati dalla nuova procedura adottata dalla riforma. Tuttavia, bisogna rilevare una poco felice formulazione della nuova norma: infatti, mentre la formulazione contenuta nell'art. 183 c.p.c., ante riforma, non lasciava adito a dubbi interpretativi su questo punto, il nuovo art 171-ter c.p.c. si riferisce sempre ad una facoltà prevista in capo alle parti, ma dal tenore dei tre diversi punti che prevedono le memorie integrative, non è del tutto chiaro se tutti e tre si riferiscano indifferentemente a tutte le parti del processo. Infatti, con riguardo alla prima memoria, il riferimento sembra indirizzato nei confronti del solo attore; si parla di domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto, riferendosi, evidentemente, al solo attore. Anche la modifica delle conclusioni già proposte, allora, sembra inserirsi nel contesto derivante dalle difese del convenuto che renda necessario, per così dire, “aggiustare il tiro” delle conclusioni dell'attore (anche l'ultima parte prevede la chiamata in causa da parte dell'attore a seguito delle difese svolte dal convenuto). Insomma, la prima memoria prevista dall'art 171-ter c.p.c. sembra rivolta unicamente alle esigenze dell'attore, mentre le successive memorie sicuramente possono essere riferite a tutte le parti processuali, il che potrebbe anche essere giustificato dal fatto che le esigenze di proporre eccezioni nuove, chiamare un terzo in causa o precisare e modificare la domanda difficilmente potrebbero sorgere in capo al convenuto che si sia costituito in giudizio ma, più che altro, sorgeranno in capo all'attore. Orbene, se ciò potrebbe considerarsi ragionevole nell'ottica della riforma processuale volta ad uno snellimento e ad una semplificazione del processo civile, non pare che possa essere accettabile proprio alla luce dei principi generali del processo, soprattutto in seguito alla riforma che ha posto l'accento sulla necessità (già prima presente ma ora rafforzata) del rispetto del contraddittorio (vedi il nuovo art. 101 c.p.c.). Alla luce di quanto detto, per rispondere al quesito, si deve ritenere, quindi, che anche il convenuto, nella prima memoria, potrà modificare le proprie conclusioni, sempre nell'ambito del ben noto concetto di emendatio. |