Danno patrimoniale e pregiudizio di affezione: differenze ed elementi probatori
19 Settembre 2024
Il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto tra le parti per fatto e colpa della convenuta e la condannava a restituire a parte attrice la somma ricevuta come acconto. Non accoglieva, tuttavia, la richiesta di Tizia di condanna al risarcimento del danno provocato dall'inadempimento dell'obbligazione assunta - danno emergente quali spese sopportate per il rimessaggio dell'imbarcazione più lucro cessante come mancato guadagno per il non uso della barca per promozione dei vini prodotti dall'azienda vitivinicola di cui l'attrice è socia di maggioranza. Il danno rispetto al quale viene avanzata domanda risarcitoria non sembra affatto rivestire natura patrimoniale, integrando piuttosto gli stremi di un pregiudizio d'affezione, come tale non risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., mancando la lesione d'un interesse della persona costituzionalmente garantito (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20620). Nel caso di specie, Tizia ricollega all'inadempimento altrui l'impossibilità di utilizzo della barca nel bimestre agosto-settembre 2020, ma si lamenta non della perdita di eventuali canoni traibili dalla locazione del natante a terzi - alcun contratto di noleggio è stato prodotto, malgrado la barca fosse stata acquistata nel 2014 - bensì dell'impedimento a svolgere attività ricreative e di promozione dei vini prodotti dalla società di cui è membra di maggioranza. A riguardo, va ulteriormente precisato che l'indisponibilità di un autoveicolo - o di un'imbarcazione - è un danno che deve essere allegato e dimostrato, e la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20620 e Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2017, n. 22201). Il Tribunale, pertanto, in mancanza non solo della prova, ma anche dell'allegazione di questo tipo di pregiudizi, viene rigettata. |