Comodato precario: l'occupante deve lasciare l'immobile, a nulla valgono non precisate "esigenze familiari"
19 Settembre 2024
Sul punto, il Tribunale ha stabilito che il terzo debba lasciare immediatamente l'immobile qualora sia richiesto dal proprietario. Difatti il tipo di contratto stipulato dalle parti è da sussumere nel c.d. comodato "precario" di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dall'impossibilità di desumerlo dall'uso cui deve essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della cosa. Infatti, nel comodato cosiddetto "precario", in mancanza di determinazione della durata del contratto, ove non risulti un termine in relazione all'uso del bene, essendo il comodatario tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richieda ex art. 1810 c.c., detta richiesta di restituzione del bene da parte del comodante determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui. A nulla valgono le non meglio identificate “esigenze familiari” per prolungare l'occupazione dell'immobile, irrilevanti ai fini della cessazione del contratto: difatti il comodatario deve fornire dimostrazione della destinazione a residenza familiare dell'unità abitativa, altrimenti non può sottrarsi alla restituzione dell'immobile su richiesta del proprietario. Peraltro, il fatto che il comodatario, nel caso di specie, non sia comparso – in assenza di giustificato motivo - a rendere l'interrogatorio deferitogli, propende ancor di più per l'indebita occupazione da parte del terzo. |