Il Superbonus in condominio: aspetti generali e profili soggettivi

19 Settembre 2024

La presente scheda tecnica richiama gli aspetti generali e, in particolare, i profili soggettivi della maxi-detrazione introdotta dal d.l. n. 34/2020.  La misura c.d. “Superbonus” si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

Profili normativi

Il d.l. n. 34/2020, all'art. 119, ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica e antisismici nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus). Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (Sisma bonus - art. 16 d.l. n. 63/2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus - art. 14 d.l. n. 63/2013), i cui chiarimenti di prassi devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus. Successivamente, con la legge di bilancio 2022, e poi con il d.l. n. 176/2022, ed infine con la legge di bilancio 2023, la disciplina è stata più volte modificata, rimodulando l'importo della misura, con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario:

  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • per le spese sostenute nel 2024;
  • per le spese sostenute nel 2025.

I principali chiarimenti di carattere interpretativo sono stati resi con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, con le risoluzioni 12 marzo 2021, n. 18/E e 15 febbraio 2022, n. 8/E, con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, e con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E (alle quali si fa espresso rinvio per i necessari ed ulteriori approfondimenti in materia). Infine, i chiarimenti forniti dalla circolare 26 giugno 2023 n. 17 e dalla Guida del Fisco 30 maggio 2024.

Da ultimo, con le ultime modifiche introdotte dal d.l. n. 39/2024, il Legislatore ha previsto:

  • la riduzione delle fattispecie ammesse all'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;
  • la costituzione di un Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici;
  • le disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente. In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili viene introdotto l'obbligo per i contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati specificatamente indicati dalla norma all'Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche del Dipartimento Casa Italia.

Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, d.l. n. 11/2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo art. 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Per meglio dire, per tutti gli altri contribuenti, le opzioni continuano ad essere consentite solo in relazione agli interventi per i quali alla data del 29 marzo 2024 siano già stati eseguiti dei lavori e siano già state sostenute delle spese documentate da fatture (art. 1, comma 5, d.l. n. 39/2024).

IN EVIDENZA

Con il d.l. 39/2024 il Governo interviene per neutralizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura (come disciplinati dall'art. 121 d.l. n. 34/2020). Il Legislatore esclude dall'opzione della cessione del credito i contribuenti che non hanno iniziato i lavori agevolati con tutti i bonus edilizi pur avendo presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023 così come previsto dal d.l. n. 11/2023. Per usufruire di una delle due opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura), è necessario documentare i lavori già effettuati con fattura entro il 30 marzo 2024. In sostanza, pur avendo avviato una pratica CILAS entro la data sopra indicata, se non si dispone di regolare fattura di pagamento dei lavori si perde automaticamente l'accesso alla cessione del credito con l'unica possibilità di poter usufruire della detrazione decennale del credito d'imposta.

Nel caso in cui non è possibile fruire della cessione del credito/sconto in fattura, resta la possibilità della detrazione dell'agevolazione.

LA DETRAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

La detrazione

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo.

Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Per il 2024, con le modifiche introdotte dal d.l. n. 39/2024 (convertito con la l. n. 67/2024) è stato previsto che le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono ripartite in 10 quote annuali. L'obbligo di ripartizione in 10 anni vale solo per l'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi dei suddetti bonus, mentre non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Per quel che riguarda il modello 730, la spesa relativa agli interventi del Superbonus va inserita nei Righi E41/E53 quadro E sez. IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E, sez. I.

                                                                                                                            IN EVIDENZA 

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022). La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare 27 maggio 2022, n. 19/E. Inoltre, per i lavori di importo superiore a € 516.000 - limite riferito al singolo contratto di appalto e/o di subappalto, da considerare al netto di IVA - la detrazione o le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, sono ammesse solo se l'esecuzione dei lavori è affidata ad imprese in possesso della qualificazione SOA (di cui art. 84 d.lgs. n. 50/2016, non rileva la categoria e la classifica corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire). 

I soggetti beneficiari della detrazione

Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio o dell'edificio;
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni per gli interventi effettuati su unità immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

                                                                                                                                           IN EVIDENZA

Per le unifamiliari il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per i medesimi soggetti che abbiano avviato lavori a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo art. 119, non superiore a 15.000 euro (per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 13 giugno 2023, n. 13/E.

a) Il condominio

Sono ammessi al Superbonus gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici costituiti in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli artt. da 1117 a 1139 c.c. Per quanto riguarda l'individuazione delle parti comuni interessate dall'agevolazione, è necessario far riferimento all'art. 1117 c.c., ai sensi del quale sono parti comuni, tra l'altro, il suolo su cui sorge l'edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Edificio nella sua totalità

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Interventi su superficie superiore al 50%

Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Interventi su superficie inferiore al 50%        

Se tale percentuale risulta non superiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Pertinenze

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come, ad esempio, box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi (circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, par. 2).

Condominio minimo

Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni, che non avendone l'obbligo non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio (circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, par. 1.1).

Detrazione singoli condomini

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.

Approvazione dei lavori        

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Accollo della spesa

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Con tale meccanismo, i condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente, in caso di non corretta fruizione del Superbonus, esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito, secondo le regole proprie del soggetto che accollandosi le spese matura il diritto alla detrazione (circolare 23 giugno 2022 n. 23/E, par. 2.7).

b) Detrazione in condominio     

Dal 1° gennaio 2023 il Superbonus spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Resta ferma, per i medesimi soggetti, l'applicazione della detrazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con aliquota al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

                                                                                                                                 IN EVIDENZA

La detrazione del 110% continua ad applicarsi alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio;
  • effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio;
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Tali ipotesi, al ricorrere di una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato art. 119, comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell'aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 13 giugno 2023, n. 13/E.

Edifici da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche

Ai fini del Superbonus, agli interventi effettuati sulle parti comuni di tali edifici si applicano, in generale, i chiarimenti forniti in relazione agli edifici in condominio. Va, inoltre, verificato che l'edificio di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Quanto alle pertinenze, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze (in generale) non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Pertanto:

  • le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio;
  • le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi. In sostanza, riprendendo l'esempio, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

L'edificio di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche oggetto degli interventi è residenziale nella sua interezza. Pertanto:

  • è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%;
  • analogamente a quanto precisato con riferimento agli edifici in condominio, ai fini della verifica della natura “residenziale” dell'edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio (Ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata. Per la determinazione dell'aliquota applicabile si rinvia a quanto già illustrato con riferimento ai condomini).

c) Persone fisiche

Possono beneficiare del Superbonus le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi di efficienza energetica:

  • realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di 2;
  • tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio né per gli interventi antisismici.

ASPETTI SOGGETTIVI

Le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni

Sono ammesse le spese sostenute per interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito “privatistico” e, dunque, diversi: da quelli strumentali alle predette attività di impresa, arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Sono ammesse le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa, arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Titolo idoneo

Le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, anche se antecedente il predetto avvio. Quindi:

  • possedere l'immobile oggetto degli interventi in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario (circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, par. 1.2).

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del art. 119 comma 8-bis.1 non superiore a 15.000 euro. (Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 13 giugno 2023, n. 13/E)

Comproprietà

Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Familiari del convivente

Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, par. 1.2).

La detrazione spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché ai conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione anche se antecedente all'avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Ulteriori soggetti legittimati

Conduttore o comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società se tale unità immobiliare fa parte di un edificio in condominio oppure nel caso in cui pur essendo l'edificio interamente di proprietà di tale società l'unità immobiliare sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (circolare 23 giugno 2022 n. 23/E, par. 1.1).

Parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla casa canonica di proprietà della Parrocchia, che detiene l'immobile in base al Canone 533, par. 1, del codice di diritto canonico (circolare 23 giugno 2022 n. 23/E, par. 1.1).

Titolari dell'impresa agricola, agli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) ai soci o agli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all'art. 9 d.l. n. 557/1993, nonché ai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda (circolare 22 dicembre 2020 n. 30/E, risposta 2.1.3);

Soci società semplici di gestione immobiliare (circolare 23 giugno 2022 n. 23/E, par. 1.1).

Promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato (circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, par. 1.2).

Soggetti esclusi

Proprietario persona fisica di un immobile “residenziale” affittato ad una società che lo utilizza per la propria attività.

Soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa. Ciò anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato

La detrazione è, in ogni caso esclusa, qualora l'immobile oggetto degli interventi non rientri nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

d) IACP, ONLUS E APS

Il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'art. 10, d.lgs. n. 460/1997), organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui alla l. n. 266/1991) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 l. n. 383/2000).

Inoltre, la detrazione del 110%, prevista fino al 30 giugno 2023, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, per gli interventi effettuati:

  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Rientrano tra gli interventi agevolati interventi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13/E/2023, si ribadisce che, con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile agli IACP, il condominio può applicare la disciplina prevista per tali istituti ed enti e pertanto, secondo la disciplina vigente, fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Riassumendo, per IACP:

  • con interventi in corso al 25 novembre 2022, si applicherà il 110% fino al 31 dicembre 2023, poi decalage' 70-65% tra il 2024 e il 2025;
  • se non c'erano interventi in corso al 25/11/2022, si applicherà il 90% fino al 31 dicembre 2023, poi il decalage di cui sopra.

                                                                                                                          IN EVIDENZA

Con il d.l. n. 39/2024, il Legislatore sopprime il primo periodo del comma 3-bis (art. 2 d.l. n. 11/2023) che prevedeva la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. Pertanto, viene confermata, anche dopo la conversione in legge del d.l. n. 39/2024, l'eliminazione della possibilità di esercitare le opzioni nei casi in cui era ancora consentita in base a quanto previsto dall'art. 2 d.l. n. 11/2023, ossia per gli interventi riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici e meteorologici. Anche in tal caso, tuttavia, sono previste alcune deroghe; invero, come precisato anche dall'ANCE, comunque è stata mantenuta la condizione per continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura solo in caso di presentazione della CILAS o, per gli interventi in edilizia libera, di avvio dei lavori al 30 marzo 2024. Inoltre, è stato istituito un apposito Fondo (100 milioni), con dotazione per il 2025, per riconoscere un contributo diretto alla realizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili utilizzati da teli soggetti per lo svolgimento della loro attività statutaria.

e) La comunità energetica

Il Superbonus si applica anche alle Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis d.l. n. 162/2019, limitatamente, tuttavia, alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche. In questi casi il Superbonus si applica sul costo dell'impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50% delle spese di cui all'art. 16-bis, lett. h), TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro riferito all'intero impianto. Secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2023, per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione per gli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche fino alla soglia di 200 kw spetta nella misura del 110%.

Ulteriori chiarimenti

Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

ULTERIORI REGOLE SULLA DETRAZIONE

 

Soggetti con redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva

Il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella no tax area).

I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell'art. 121 d.l. n. 34/2020, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) anticipato dal fornitore.

In alternativa, i contribuenti possono altresì optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

Soggetti titolari di solo reddito fondiario

Possono accedere al Superbonus tutti i soggetti passivi che “astrattamente” possono essere titolari della predetta detrazione, indipendentemente dalle peculiari modalità di tassazione del reddito, come nel caso del titolare di solo reddito fondiario, derivante dal possesso dell'immobile adibito ad abitazione principale, escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all'art. 10 TUIR di importo pari alla rendita catastale.

Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) in quanto possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo (circolare 22 dicembre 2020 n. 30/E, risposta n. 2.1.7).

Regole sui limiti di detrazione: edificio unifamiliare o unità immobiliare

L'importo massimo di detrazione spettante, relativo ai singoli interventi agevolabili, deve intendersi riferito all'edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno oggetto dell'intervento e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Regole sui limiti di detrazione: condominio

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ciascun condòmino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c., ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. (Ad esempio, in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (euro 200.000), ciascun condòmino può calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a euro 40.000).

Ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

Regole sui limiti di detrazione: accorpamento/suddivisione immobili

Nel caso in cui gli interventi agevolati comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Regole sui limiti di detrazione: Bed and Breakfast

Qualora siano realizzati interventi ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50%. Tale principio si applica anche qualora

sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente, anche all'esercizio di attività commerciale di Bed and Breakfast (occasionale o abituale), siano realizzati interventi antisismici di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, d.l. n. 63/2013 (Sismabonus).

Considerato che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali” e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per interventi e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), secondo il Fisco (Guida del 30 maggio 2024) per gli interventi di risparmio energetico ammessi al Superbonus, realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50%.

Regole sui limiti di detrazione: indennizzo assicurativo

L'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente

sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

Riferimenti

Circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E

Risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E,

Circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E

Risoluzioni 12 marzo 2021, n. 18/E

Risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E,

Circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E

Circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E

Circolare n. 17 del 26 giugno 2023

Guida del Fisco 30 maggio 2024

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