Anche l’imprenditore persona fisica che ha cessato l’attività può accedere al concordato minore
19 Settembre 2024
La cessazione dell'attività da parte dell'imprenditore individuale non risulta ostativa all'apertura della procedura di concordato minore, nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i.i., in quanto tale disposizione deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. Così ha ribadito il tribunale di Ancona pronunciandosi su una domanda di apertura di concordato minore presentata da due coniugi in stato di sovraindebitamento, uno dei quali nella sua qualità di ex imprenditore cessato per effetto della cessazione e cancellazione dal RR.II. delle società che a lui facevano capo. Il disposto di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i.i. («la domanda di accesso alla procedura di concordato minore…presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile») non può, secondo il tribunale, intendersi riferito anche all'imprenditore individuale che abbia posto fine alla sua attività in quanto costui, non potendo accedere alla procedura ex art. 67 c.c.i.i. (in quanto non inquadrabile come “consumatore”), subirebbe «una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con ratio e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione». Il tribunale porta a sostegno della propria lettura due ulteriori argomenti:
In senso conforme: Trib. Napoli Nord, 3 gennaio 2023; Trib. Ancona 11 gennaio 2023, est. Filippello; Trib. Rimini, 15 febbraio 2023 est. Miconi; Trib. La Spezia, 30 agosto 2023 In senso opposto v. Trib. Torino 24 luglio 2023 e Trib. Milano 20 ottobre 2023, est. Giani, che hanno affermato l'inammissibilità della proposta di concordato minore formulata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i. |