Anche l’imprenditore persona fisica che ha cessato l’attività può accedere al concordato minore

La Redazione
19 Settembre 2024

Il tribunale di Ancona ribadisce l’orientamento volto a limitare l’operatività dell’art. 33, comma 4, c.c.i.i. al solo imprenditore collettivo, con correlata espansione della possibilità per l’imprenditore-persona fisica che ha cessato la propria attività di accedere al concordato minore. Si dà conto delle alterne pronunce di merito sul tema.

La cessazione dell'attività da parte dell'imprenditore individuale non risulta ostativa all'apertura della procedura di concordato minore, nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i.i., in quanto tale disposizione deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.

Così ha ribadito il tribunale di Ancona pronunciandosi su una domanda di apertura di concordato minore presentata da due coniugi in stato di sovraindebitamento, uno dei quali nella sua qualità di ex imprenditore cessato per effetto della cessazione e cancellazione dal RR.II. delle società che a lui facevano capo.

Il disposto di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i.i. («la domanda di accesso alla procedura di concordato minore…presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile») non può, secondo il tribunale, intendersi riferito anche all'imprenditore individuale che abbia posto fine alla sua attività in quanto costui, non potendo accedere alla procedura ex art. 67 c.c.i.i. (in quanto non inquadrabile come “consumatore”), subirebbe «una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con ratio  e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione».

Il tribunale porta a sostegno della propria lettura due ulteriori argomenti:

  1. L'art. 271 c.c.i.i. (che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso «ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del c.c.i.i.») non può che essere rivolto anche all'imprenditore individuale cessato, il quale non potendo accedere al piano di ristrutturazione potrebbe solo richiedere l'accesso al concordato minore;
  2. L'art. 74 c.c.i.i. ammette alla presentazione della proposta di concordato minore «i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento» e nella definizione dell'art. 2 rientra anche «ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale» quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

In senso conforme: Trib. Napoli Nord, 3 gennaio 2023; Trib. Ancona 11 gennaio 2023, est. Filippello; Trib. Rimini, 15 febbraio 2023 est. Miconi; Trib. La Spezia, 30 agosto 2023

In senso opposto v. Trib. Torino 24 luglio 2023 e Trib. Milano 20 ottobre 2023, est. Giani, che hanno affermato l'inammissibilità della proposta di concordato minore formulata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 33, comma 4, c.c.i.i.

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