Incidente stradale: come si valuta il concorso di colpa della vittima?
20 Settembre 2024
Tizio rimase vittima di un incidente stradale che gli causò lesioni personali gravissime, rendendolo permanentemente e totalmente invalido. La vittima ed i suoi familiari convennero dinanzi al Tribunale di Lecce Caio - il conducente del veicolo, indicato come responsabile - ed il proprietario del mezzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni eccedenti il massimale, già interamente versato dall'assicuratore della r.c.a. del responsabile. Il Tribunale accolse solo in parte la domanda, ritenendo che la vittima, non allacciando la cintura di sicurezza, avesse contribuito alla causazione del danno. In sede d’appello, la Corte territoriale confermò sostanzialmente la sentenza di primo grado, ma incrementò la liquidazione del danno fissando il concorso della vittima al 20% sostenendo che, anche se avesse indossato la cintura, avrebbe subito un danno dello stesso tipo, sebbene di entità minore. Caio ricorse in Cassazione, dolendosi in particolar modo che la Corte avesse stimato al 20% la corresponsabilità di Tizio senza fornire un’adeguata motivazione. La Suprema Corte ha statuito che «il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno va determinato né "a senso", né "a sensazione", ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma 1 c.c., cioè diminuendo il risarcimento "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e valutare:
Quindi, in materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno per stabilirne la misura, l'iter logico da seguire deve essere:
Nel caso di specie questo iter logico non è stato seguito dalla Corte d’appello, dunque la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza. |