Elusione fiscale e revoca delle agevolazioni prima casa

20 Settembre 2024

Il mandato ad alienare un immobile rappresenta un atto di trasmissione meramente interinale e strumentale, sicché non si configura in capo al mandante una situazione di “impossidenza”.

Ne deriva che se il mandante acquista contemporaneamente un immobile beneficiando delle agevolazioni fiscali prima casa tale condotta integra gli estremi di un comportamento elusivo.

Fatto

Il 22 luglio 2013 la ricorrente ed il fratello stipularono un contratto di «mandato a vendere senza rappresentanza con trasferimento di immobile ex art. 1719 c.c.» registrato a F. il 29 luglio 2013, avente ad oggetto un immobile, nonché un'autorimessa pertinenziale allo stesso, affinché B.B. provvedesse alla loro alienazione; gli effetti traslativi del contratto di mandato, realizzatisi contestualmente alla sua stipula, furono risolutivamente condizionati alla mancata vendita, da parte del mandatario, del primo immobile entro il 30 giugno 2015.

A tale condizione risolutiva non fu attribuita portata retroattiva, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe riacquistato la titolarità del bene dal 30 giugno 2015, nell'eventualità in cui si fosse avverato l'evento dedotto sotto condizione. Ai fini della registrazione del contratto di mandato, stante la gratuità del trasferimento, strumentale all'attuazione del programma negoziale del mandato senza rappresentanza, la ricorrente effettuò il versamento dell'imposta di donazione usufruendo della franchigia prevista per i trasferimenti a favore dei fratelli, dell'imposta di registro in misura fissa, delle imposte ipotecaria e catastali in misura proporzionale, essendosi realizzato il trasferimento della proprietà dell'immobile al fratello, e dell'imposta di bollo.

Due giorni dopo la stipula del contratto di mandato, in data 24 luglio 2013, la ricorrente acquistò, unitamente al proprio compagno, la proprietà di un immobile da destinare a propria abitazione principale; ai fini del pagamento delle imposte relative a tale atto, la ricorrente richiese l'applicazione del sistema c.d.prezzo valore” (di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR) e all'art. 1 comma 497 l. n. 266/2005), nonché delle c.d. “agevolazioni prima casa”.

Contestò alla medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis della l. n. 212/2000, la decadenza dalle c.d. agevolazioni prima casa e, per l'effetto, recuperò le imposte di registro, ipotecaria e catastale afferenti alla quota dell'immobile acquistato dalla ricorrente con il contratto di compravendita. In pari data, l'Ufficio notificò alla ricorrente un secondo avviso di liquidazione con il quale, assumendo la decadenza dalle c.d. agevolazioni prima casa, ebbe a recuperare l'imposta sostitutiva afferente al collegato contratto di mutuo, in misura pari alla differenza tra quella dovuta in base dell'aliquota ordinaria e quella versata dall'odierna ricorrente usufruendo dell'aliquota agevolata.

Tizia propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 515/2017 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di liquidazione per imposte di registro ed ipocatastali e per imposta sostitutiva a seguito della revoca delle “agevolazioni prima casa” concesse relativamente all'immobile acquistato, pro quota, dalla ricorrente in data 24 luglio 2013, ed al contratto di mutuo ad esso collegato.

L'Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso, limitandosi a depositare una memoria. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Principio di diritto

«Con il mandato ad alienare il mandante resta sostanzialmente proprietario del bene, sicché non può acquistare un altro immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. In tale ipotesi, infatti, la condotta integra gli estremi di un comportamento elusivo».

Nel caso di specie, il trasferimento del bene avvenne dichiaratamente al solo fine di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, in attuazione dell'obbligo di cui all'art. 1719 c.c. senza che da ciò conseguisse alcun effetto traslativo in capo al mandatario.

Conclusioni

Occorre evidenziare che si configura abuso del diritto ogniqualvolta il contribuente utilizzi degli strumenti giuridici in modo distorto ovvero per perseguire un indebito vantaggio fiscale. Ciò avviene quando la regola giuridica non viene applicata correttamente, anzi essa viene indirettamente violata (a differenza della evasione che rappresenta una violazione diretta).  Si passa, pertanto, dall'utilizzo delle regole all' abuso delle stesse, ogniqualvolta la scelta del contribuente su quali mezzi adoperare, contrasti con la ratio legis degli istituti tributari.

L'ordinamento giuridico, infatti, attribuisce al contribuente un'autonomia di scelta tra quali strumenti leciti utilizzare per porre in essere una determinata operazione negoziale, purché quest'ultima sia sorretta da valide ragioni economiche.

L'elusione fiscale è disciplinata all'art.10-bis, l. n. 212/2000. La collocazione della disciplina all'interno dello Statuto dei diritti del contribuente comprova la sua funzione di protezione dell'azione impositiva da condotte del contribuente finalizzate esclusivamente ad eludere la norma. L'ordinamento giuridico ha previsto una espressa sanzione in caso di condotta elusiva che consta della inopponibilità all'amministrazione finanziaria della condotta elusiva ovvero l'ufficio disconosce l'operazione economica posta in essere dal contribuente.

Nel caso di specie il mandato a vendere non produce quale effetto la perdita del diritto di proprietà in capo alla mandante, la quale, pertanto, qualora decidesse di procedere all'acquisto di un altro immobile non potrebbe usufruire dei benefici fiscali. A tal proposito si rammenta che l'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 vigente ratione temporis condiziona, tuttavia, la possibilità di fruire della agevolazione c.d. prima casa alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare, e prevede specificamente alla lettera b) che «nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare».

Quanto detto, in particolare, se si considera che il passaggio dal mandante al mandatario dell'immobile è fiscalmente neutro, in quanto non implica un “trapasso di ricchezza”, in termini di arricchimento del beneficiario e, pertanto, non si configura alcun “impoverimento” del mandante il quale resta titolare del diritto di proprietà dei beni.

Per l'Ufficio la condotta del contribuente integra gli estremi di una condotta fiscalmente rilevante in quanto gli atti posti in essere hanno prodotto quale effetto un indebito risparmio d'imposta costituito dal conseguire le agevolazioni prima casa.

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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