Il d.lgs. n. 103/2024: il nuovo “paradigma” dei controlli sulle attività economiche

23 Settembre 2024

Il Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 – in vigore dal 2 agosto 2024 - rubricato “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118” persegue l'obiettivo di semplificare l'assetto dei controlli sulle attività economiche. La tematica della eccessiva frammentazione degli oneri amministrativi e burocratici connessi all'esercizio delle attività di impresa in Italia è oggetto di attenzione sia a livello nazionale che europeo. Infatti, le Istituzioni dell'Unione Europea hanno invitato, a varie riprese, il nostro Paese all'avvio di interventi legislativi volti alla razionalizzazione dei suddetti oneri, atteso che questi ultimi rischiano di rappresentare un ostacolo alla produttività e, al contempo, un freno agli investimenti.

Premessa

Gli indirizzi dell'UE sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi e normativi hanno rappresentato uno dei punti cardine e criteri di riferimento nell'elaborazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In un'ottica di generale efficientamento della macchina amministrativa, il Piano prevede misure finalizzate a ridurre i tempi per la gestione delle procedure (soprattutto nel caso in cui sia necessario l'intervento di una pluralità di soggetti) per favorire interventi più rapidi nei settori nevralgici per i cittadini e le imprese. Il PNRR intende, altresì, liberalizzare e semplificare reingegnerizzare e uniformare le procedure anche attraverso l'eliminazione degli adempimenti non necessari. La ratio di detti interventi si inviene nel principio di derivazione comunitaria del “once only”, in virtù del quale l'Amministrazione può richiedere a cittadini e operatori economici informazioni e documenti una sola volta e si adopera per evitare duplicazioni procedurali (cfr. PNRR Missione 1, Componente 1, Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione, asse Buona amministrazione e semplificazione).  

Anche l'Agenda per la semplificazione 2020-2026 – i cui contenuti nel 2022 sono stati allineati agli obiettivi del PNRR – dedica una specifica attenzione alla “semplificazione dei controlli sulle imprese”. L'Agenda, in particolare, mette in evidenza la criticità che affliggono il settore derivanti dell'incertezza delle regole, della mancanza di proporzionalità e dello scarso coordinamento tra le autorità coinvolte.

In questo quadro normativo si inserisce la Legge sulla concorrenza 2022 (L. 118/2022) che ha, tra l'altro, contiene una delega legislativa al Governo volta a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti; nonché coordinare i controlli sulle attività economiche. Più in dettaglio, l'art. 27 individua al comma 1 la finalità dell'intervento legislativo (“semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo” sulla “ripresa e il rilancio delle attività economiche”) e gli specifici obiettivi (eliminazione degli adempimenti non necessari; semplificazioni di quelli necessari; coordinamento e razionalizzazione della programmazione; promozione della collaborazione; trasparenza degli obblighi e degli adempimenti). Vengono, inoltre, fissati i principi di riferimento ed i criteri direttivi. Il comma 2 definisce la tempistica di attuazione della delega e ne prefigura le modalità procedimentali. Alla suddetta delega è stata data attuazione con il Decreto Legislativo oggetto del presente commento.

L'ambito di applicazione

Il Decreto si apre (art. 1) precisando l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina: questa opera per i “controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Sono, al contrario, esclusi dal perimetro di intervento del d.lgs. n. 103/2024 i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali. Con riferimento a questi ultimi il Consiglio di Stato, in sede di parere sullo schema di Decreto, ha ritenuto che per alcuni dei settori di controlli esclusi “(segnatamente: quelli correlati a non meglio definite “esigenze di sicurezza e difesa nazionale” o di “continuità delle relazioni internazionali”) si segnala un deficit di tipizzazione foriero di incertezza, circa la (intera) sfera applicativa della regolazione in esame, incertezza che non pare del tutto conforme alla ratio giustificatrice della legge delega. La relativa indeterminatezza del riferimento – peraltro correlato ad interessi a forte caratterizzazione politica – per quanto legittimata dalla plausibile sottrazione di “eccezionali” interessi rafforzati alla logica di semplificazione e di compliance, non è esente dal rischio di una modulabile integrazione (ed estensione) a posteriori”.

Sotto il profilo oggettivo vengono fornite puntuali definizioni. Viene precisato che l'“attività economica” “consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato”. I “controlli” sono definiti come “attività di natura amministrativa (…) svolte dalle amministrazioni (…) per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica”. Infine, si chiarisce che il “soggetto controllato” è “l'operatore che svolge l'attività economica soggetta a controllo”.

Il censimento dei controlli

L'art. 2 del D.Lgs. 104/2023 mira ad attuare la legge delega nella parte in cui invitava il Governo alla preliminare individuazione degli “adempimenti necessari” e di quelli “non necessari” e la consequenziale conservazione dei primi e l'eliminazione dei secondi, insieme alle “corrispondenti attività di controllo” (cfr. art. 27, comma 1 lettere a) e b) L. 118/2022).

A tal fine, è previsto un articolato meccanismo programmatico di censimento. In particolare, entro 120 giorni dall'adozione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dello schema standardizzato (che dovrebbe concretizzarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs.), ogni amministrazione è tenuta al censimento dei controlli di propria competenza destinato alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, con finalità conoscitive e di trasparenza. I 120 giorni sono stati ritenuti dal Consiglio di Stato “piuttosto stringenti e verosimilmente incongrui”; la Conferenza Unificata era arrivata a suggerire di modificare in un anno il predetto termine, sollecitazione non recepita nel testo definitivo del Decreto Legislativo.

Entro il 30 giugno 2025, ogni amministrazione è tenuta ad effettuare anche una ricognizione straordinaria dei controlli operati nell'ultimo triennio, evidenziando i relativi esiti. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità è destinato al Dipartimento della funzione pubblica, chiamata a verificare la “necessità di mantenimento o mutamento”. A regime, detta procedura, dovrà essere ripetuta con cadenza triennale.

All'attività di censimento dei controlli farà seguito l'elaborazione da parte della Funzione Pubblica – entro il 30 ottobre 2025 e, in seguito, con cadenza triennale – di un quadro di sintesi da trasmettere alla Presidenza del Consiglio, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Parlamento al fine di individuare i controlli che, alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato periodo di tempo, programmati periodicamente o rafforzati.  Infine, il medesimo art. 2 (comma 5) interviene sull'art. 23-bis del D.Lgs. 33/2013 prevedendo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sottosezione “Controlli sulle attività economiche” della sezione “Amministrazione trasparente” l'elenco (da aggiornare con cadenza almeno biennale) degli obblighi oggetto delle attività di controllo che gli operatori economici sono tenuti a rispettare, indicando altresì quelli eliminati.

Come emerge da quanto precede l'art. 2 è orientato al rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione. La ratio delle attività di censimento – come chiarito dallo stesso Governo – si rinviene nella duplice necessità di evitare, per gli operatori economici, controlli identici o non più necessari sulle attività economiche, nonché di garantire, alle Pubbliche Amministrazioni, la razionalizzazione e il coordinamento delle attività di controllo.

Il sistema (sperimentale) di identificazione e gestione del rischio

Innovativo anche il contenuto dell'art. 3 del Decreto Legislativo che istituisce in via sperimentale un “sistema di identificazione e gestione del rischio” – finalizzato alla programmazione delle attività di controllo – cui gli operatori economici possono accedere “su base volontaria”, riferito ai seguenti ambiti omogenei: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori. La Relazione Illustrativa mette in evidenza la stretta connessione che intercorre tra la valutazione del rischio e il livello di “affidabilità” delle attività economiche.

Quanto alla concreta operatività del sistema si segnala che per gli operatori che intendono avvalersene – previa verifica dei parametri elaborati dall'Ente italiano unificazione (UNI) – è previsto il rilascio di un report certificativo del livello di rischio basso (inserito nel fascicolo informatico d'impresa e sottoposto a verifica periodica) rilasciato da organismi di certificazione accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento. Il possesso del report di c.d. “basso rischio” genera, salvo casi particolari, un alleggerimento dei controlli nei confronti delle attività economiche.

L'Ente nazionale italiano di unificazione, per ciascuno dei richiamati ambiti omogenei, è chiamato a elaborare tecniche o prassi di riferimento idonee a definire il livello di rischio basso, approvate con Regolamento del Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'art. 17 della L. 400/1988. Per la determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri tra cui si segnalano: a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; b) il possesso di ulteriori certificazioni (rilasciate sotto accreditamento) riconducibili agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; d) il settore economico di operatività; 3) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica.

A detta del Consiglio di Stato, dalla norma in esame discenderebbe una modifica dell'assetto strutturale dei controlli, ovvero “una (limitata) sottrazione ai controlli pubblici ad opera delle autorità di settore, compensata dall'assoggettamento a “controlli” da parte di organismi privati accreditati, con l'assunzione dei relativi oneri. Di fatto, una sorta di parziale e segmentaria privatizzazione dei controlli, per i quali anche l'elaborazione delle “norme tecniche” e delle “prassi di riferimento” è rimessa alla elaborazione di soggetti formalmente privati, sia pure con la “ratifica” del prospettico recepimento con regolamento ministeriale”.

Il potenziamento del fascicolo telematico e il principio del “once only”

Centrale nel provvedimento in esame risulta l'art. 4 del D. Lgs. 103/2024, disposizione che (seppur non immediatamente operativa) mira al potenziamento del fascicolo telematico, previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che diviene strumento di supporto alla programmazione, al coordinamento e allo svolgimento delle attività di controllo.

La suddetta norma, in particolare, prescrive alle Amministrazioni con poteri di controllo di consultare il fascicolo informatico di impresa prima di intraprendere le attività di vigilanza.  La PA è tenuta, dunque, ad accede al fascicolo informatico, utilizzando i dati presenti concernenti i controlli già svolti (dalla stessa PA ovvero da Amministrazioni diverse operanti nello stesso settore), nonché i dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività economiche. Le modalità concrete di accesso al fascicolo saranno definite con Regolamento del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Sotto altro profilo il richiamato art. 4 ribadisce il principio del “once only” in virtù del quale le PPAA non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. Il Governo ha attribuito notevole enfasi al principio appena menzionato definendolo una delle “più significative innovazioni” del provvedimento. Non è apparso dello stesso avviso il Consiglio di Stato, per il quale si tratta di “disposizioni di principio già previste con disposizioni di carattere generale (cfr. articolo 18 legge n. 241/1990; articolo 43 d.P.R. n. 445/2000), che, nel contesto in esame (…) vengono semplicemente ribadite, in ossequio alla legge delega”. Si dispone, altresì, che in caso di violazione del predetto principio, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione degli obblighi di transizione digitale di cui all'art. 18-bis del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) e opera la facoltà di segnalazione, da parte degli interessati, alla Agenzia per l'Italia digitale (AGID), che, se accerta la violazione denunciata, pubblica la segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale, espungendo il nominativo del segnalante e i dati personali eccedenti.

Per garantire elevati standard di affidabilità del sistema appena descritto la norma in esame mira al potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo e l'interoperabilità della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualità.

I principi generali del procedimento di controllo

Il provvedimento prosegue dedicando l'art. 5 ai principi generali del procedimento di controllo sulle attività d'impresa. La Relazione Tecnica chiarisce che “si tratta di misure che introducono un modus agendi e che sono finalizzate soprattutto ad introdurre un modello culturale diverso nell'ambito delle amministrazioni preposte ai controlli, destinate a migliorare la qualità dei rapporti tra controllore e controllato”.

Più in dettaglio, si prevede che, per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, le PP.AA. devono pubblicare sui propri siti istituzionali – anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto con gli stakeholder (di cui si dirà meglio nel prosieguo) – apposite linee guida o FAQ.

Il testo del d.lgs. n. 103/2024 chiarisce che l'attività di supervisione è guidata dal principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché orientata al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato. Nelle attività di controllo è garantito il rispetto principio del contraddittorio e per i provvedimenti eventualmente adottati dell'Amministrazione procedente, compresi quelli di natura sanzionatoria, è richiesto che siano proporzionali al livello di rischio, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta. Il richiamo ai principi generali non è stato accolto in maniera del tutto favorevole nel parere del Consiglio di Stato. In quella sede è stato, infatti, sottolineato che si tratta di principi che sono “in significativa misura (…) già diffusamente presenti ed operanti, in quanto previsti o desumibili da normative generali, nell'ordinamento: sicché la loro reiterazione, laddove non sia accompagnata da specifiche e contestualizzate misure di implementazione, rischia di risultare – al cospetto di una direttiva di concreta (ed incisiva) riduzione dei controlli non necessari e di semplificazione dei residui e non sopprimibili adempimenti, ispirata ad una logica di graduata proporzionalità orientata dal contesto procedimentale – per un verso superflua o, peggio ancora, suscettibile di attivare una sorta di gold plating”.

Nell'art. 5 sono anche fissati regole e limiti per le attività di supervisione. Le Amministrazioni sono chiamate a programmare i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali che tengano conto della gravità del rischio. Nei confronti dei soggetti in possesso del report di c.d. “basso rischio” i controlli ordinari potranno essere programmati ed effettuati non più di una volta l'anno. Resta fermo, comunque, l'obbligo di immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione Europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio. È fatto, inoltre, divieto di effettuare due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno di una ispezione congiunta. In caso di accesso ai locali dell'impresa, l'Amministrazione è chiamata a fornire in formato elettronico, con almeno cinque giorni di preavviso, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva, motivando tale previsione in attuazione del principio di trasparenza. Sono sempre fatti salvi i casi di controlli immediati o di motivi di urgenza del controllo o le esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso. Ancora, se in esito al controllo viene accertata la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, l'operatore economico è esonerato dai medesimi controlli nei successivi sei mesi.

Le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile

L'art. 6 del D.Lgs. 103/2024 – in attuazione della parte di delega volta a introdurre diffide o “altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici”, in un'ottica “non solo repressiva, ma anche conoscitiva” – disciplina le violazioni sanabili, ovvero ipotesi di violazioni formali o di minore gravità, per le quali è prevista la possibilità di rimuovere gli effetti lesivi della violazione in luogo del pagamento della sanzione pecuniaria. Più precisamente, l'organo di controllo diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida nel caso in cui venga accertata,  per la prima volta nell'arco di un quinquennio, la violazione di obblighi o adempimenti che non riguardano la tutela della salute, la sicurezza pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro e che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro. In caso di mancata ottemperanza alla diffida nel richiamato termine, l'organo di controllo è chiamato a effettuare la contestazione ai sensi di cui all'art. 14 della L.  689/1981. Quale sanzione accessoria al mancato adempimento alla diffida è prevista la revoca dell'eventuale report certificativo di c.d. “basso rischio”. Si valorizza, altresì, l'ipotesi dell'errore scusabile – o, meglio, di “errore sul fatto non determinato da colpa” – quale condotta non idonea (ai sensi dell'art.3 della L. 689/1981) a far sorgere la responsabilità in capo all'agente.

Il Consiglio di Stato, analizzando la disposizione in esame, ha focalizzato l'attenzione del Governo sulla necessità di coordinare entrambe le previsioni “in materia di errore scusabile così come in tema di preventivo esperimento di una fase di diffida con assegnazione di un congruo termine di adeguamento conformativo ed escludente/attenuante la sanzione prevista a regime” con le regole procedimentali generali previste in materia dalla L. 689/1981. “Ciò conferma la estrema rilevanza, - proprio nell'ottica in bonam partem assunta dalla legge delega, rispetto alla preservazione della continuità aziendale, e produttiva in generale -, della prevalente proiezione incisiva e sanzionatoria dei “controlli” qui in rilievo; e, dunque, segnala a fortiori l'esigenza di una revisione adeguatrice che possa prendere come suo punto di partenza le norme della legge medesima”.

Le ulteriori disposizioni rilevanti

A livello operativo si segnalano le seguenti ulteriori disposizioni del D.Lgs. 103/2024. L'art. 7 introduce – attuando l'art. 27, comma 1 lettera e) della legge delega – un meccanismo di dialogo tra amministrazioni e operatori economici, disponendo che le associazioni nazionali di categoria possano interpellare l'amministrazione centrale competente, prospettando una soluzione motivata, in caso di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale o di difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli. La norma dispone, altresì, che non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione “Controlli sulle imprese” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Infine, si precisa che le risposte fornite dalle amministrazioni centrali devono essere pubblicate nella suindicata sottosezione del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.

L'art. 8 introduce un piano di formazione specifica del personale da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri erogato (nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente) attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con particolare riferimento alle competenze in materia di: digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, cooperazione con gli operatori economici, coordinamento tra le amministrazioni e criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati.

Infine, l'art. 9 mira – come chiarito dall'esecutivo – alla “progressiva automatizzazione delle attività amministrative di controllo, il ricorso a soluzioni tecnologiche (evidentemente innovative), comprese quelle di intelligenza artificiale, nonché l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi”. In particolare, la disposizione in esame invita le Amministrazioni cui sono attribuite funzioni di supervisione (diverse da quelle in materia di controllo fiscale) ad adottare misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio (secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana).  Il Decreto precisa, altresì, che le richiamate soluzioni tecnologiche devono garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli. Ancora, in caso di ricorso a sistemi di intelligenza artificiale – attraverso approcci di apprendimento automatico o basati sulla logica e sulla conoscenza –utilizzati per l'accertamento e la valutazione della non conformità, è richiesta la garanzia di tracciabilità del funzionamento del sistema e la sua piena conoscibilità ai soggetti controllati. Le decisioni sulla conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 22 del General Data Protection Regulation (GDPR, Regolamento (UE) 2016/679), nonché i seguenti principi: a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni da fornire, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta; c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati; d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

In conclusione

Dalla sintetica analisi delle principali disposizioni del Decreto di semplificazione dei controlli sulle attività economiche emerge la posizione strategica che assume nel nostro ordinamento la tematica dei controlli sulle attività economiche, atteso che in materia convergono trasversalmente norme nazionali (di derivazione statale e regionale) e regole di matrice eurounitaria. La stratificazione e l'interazione tra le diverse discipline spesso è risultata foriera di criticità. Pertanto, attraverso il Decreto Legislativo in esame, il Governo persegue l'obiettivo di “introdurre principi, strumenti e standard comuni a tutte le amministrazioni che effettuano controlli sulle imprese, a prescindere, quindi, dal loro specifico ambito di riferimento e senza impattare sulla disciplina di settore, fatte salve alcune espresse eccezioni”. Il D.Lgs. 103/2024 – secondo le intenzioni dell'esecutivo – coniuga una duplice esigenza, ovvero attuare verifiche efficaci e garantire continuità alle attività economiche, liberandole da una serie di obblighi amministrativi e normativi considerati sproporzionati ed eccessivi.

In altre parole, il provvedimento dovrebbe dar vita a un percorso che introduce un nuovo approccio nei rapporti tra autorità e imprese, un rapporto fondato sulla logica del controllo preventivo, della fiducia reciproca e della collaborazione. Ciò nonostante, è doveroso segnalare che diversi profili critici della nuova disciplina sono stati messi in luce sia dal Consiglio di Stato che dagli stakeholder, i quali a più riprese hanno evidenziato come alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento rischiano di avere un valore meramente programmatico e non introducono reali meccanismi di semplificazione. Ovviamente, come accade con ogni nuova disciplina, sarà necessario monitorare e valutare le concrete modalità di implementazione delle norme da parte delle singole amministrazioni, nonché gli effetti sul tessuto imprenditoriale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario