Sul trasferimento mortis causa delle partecipazioni e sui diritti di voto dell’erede

La Redazione
20 Settembre 2024

Il Tribunale di Catanzaro fornisce chiarimenti in merito alle formalità per il trasferimento delle partecipazioni di una s.r.l. conseguenti alla morte di un socio e ai profili di invalidità di una delibera assunta con il voto determinante dell'erede di un ex socio.

È invalida la delibera assunta con il solo voto favorevole determinante dell'erede di uno dei soci della società, in quanto soggetto estraneo alla compagine sociale e non legittimato ad esercitare i diritti sociali, per carenza dei requisiti soggettivi, ove non risulti provato che questi abbia accettato l'eredità e provveduto alle formalità previste dall'art. 2470 c.c.

Il trasferimento mortis causa della partecipazione deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 2470, comma 2, secondo periodo, c.c., su richiesta dell'erede o del legatario verso la presentazione della documentazione richiesta per l'annotamento del libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Affinché l'atto di trasferimento di una partecipazione societaria mortis causa produca effetti verso la società ed i terzi, l'art. 2470 c.c. prevede la necessità di procedere all'esecuzione di adempimenti di carattere pubblicitario, consistenti nel deposito per l'iscrizione dell'atto notarile presso il registro delle imprese: solo dal momento dell'iscrizione dell'atto il trasferimento sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è soggetto terzo ed estraneo al trasferimento, e l'acquirente e/o erede sarà legittimato ad esercitare i diritti sociali.

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