È possibile ottenere le misure cautelari durante il corso della composizione negoziata

La Redazione
25 Settembre 2024

Secondo il tribunale di Milano è possibile formulare istanze cautelari anche successivamente alla richiesta di nomina dell’esperto con la quale sono state richieste misure protettive, laddove sopravvengano peculiari esigenze di protezione.

L'art. 19 c.c.i.i. prevede al comma 1 che l'imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorre, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Appare del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 19, comma 1, c.c.i.i. contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute.

L'art. 2, lett. q), c.c.i.i., infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l'istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire.

Il tribunale di Milano accoglie, così motivando, la richiesta di misure cautelari selettive avanzata con ricorso ex art. 19, commi 1 e 3, c.c.i.i. da una società che aveva, in precedenza, ottenuto la conferma delle misure protettive, poi più volte prorogate.

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