Il curatore dell'eredità giacente è tenuto a versare l'imposta di successione
24 Settembre 2024
In materia di imposte di successione, la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Piacenza ha statuito che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex art. 28, comma 2, d.Lgs. n. 346/1990, è tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 346/1990. Infatti, il curatore, lungi dall'essere un mero amministratore, è il rappresentante ex lege, in incertam personam, del soggetto passivo e deve assolvere il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà essere l'erede. Inoltre, poiché la nomina del curatore dell'eredità giacente si ha quando il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso di beni ereditari ex art. 528 c.c., la nomina del curatore pone rimedio a tale stato di non possesso, trasferendosi il possesso dei beni al curatore dell'eredità stesso. Per tutti questi motivi, il giudice ha riconosciuto l'obbligo in capo al curatore dell'eredità giacente di pagare le imposte di successione, così come confermato anche da Cass. civ., sez. trib., 15 luglio 2009, n. 16428. |