Sinistro stradale causato da conducente ubriaco: valutazione del concorso di colpa del trasportato danneggiato
24 Settembre 2024
Tizio riportava lesioni personali a seguito di incidente stradale, mentre era trasportato a bordo di un'auto. Quindi, chiedeva il risarcimento al conducente e al suo assicuratore. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello attribuivano alla vittima un concorso di colpa del 50%, per avere accettato di lasciarsi trasportare da persona in evidente stato di ebbrezza. Quindi Tizio ha presentato ricorso in Cassazione, dolendosi della violazione degli artt. 1227 c.c. e 115 c.p.c., sul duplice presupposto che:
Sostanzialmente, Tizio poneva il problema di stabilire la compatibilità dell'art. 1227, comma 1 c.c. col diritto comunitario (Dir. 2009/103/CE in materia di assicurazione r.c.a.) se interpretato nel senso di escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo a motore guidato da persona in stato di ebbrezza. In merito, la Suprema Corte ha rilevato che l'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con la Dir. 2009/103/CE, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d'un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione, infatti, contrasterebbe con l'art. 13, paragrafo 3, Dir. 2009/103/CE, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare «senza effetto», rispetto all'azione risarcitoria spettante al trasportato, «qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell"alcol». Spetta dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore. Dunque, la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché l'accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d'un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'art. 1227 c.c. |