Sulle domande del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice dell’autocarro
26 Settembre 2024
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 30 novembre 2022 hanno precisato che «al fine di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass., piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., il giudice non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli». Inoltre «l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o art. 144 cod. ass. e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata». Nel caso di specie, l'attore aveva proposto nei confronti della compagnia assicuratrice entrambe le azioni, ancorché in via subordinata e quella di cui all'art. 141 cod. ass. non poteva trovare applicazione essendo coinvolto nel sinistro un veicolo per cui non era richiesta l'assicurazione obbligatoria RCA come per il velocipede. Ne conseguiva che, essendo stata provata la responsabilità del vettore nella causazione del sinistro, almeno nella misura del 50%, la compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 144 cod. ass. era tenuta, in solido con il conducente del veicolo sul quale l'odierno attore viaggiava come trasportato, a risarcire i danni dallo stesso patiti, così come accertati in sede di CTU. |