Impugnazione dell’ordinanza di rigetto della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta ex art. 649 c.p.c.
25 Settembre 2024
Bisogna innanzitutto osservare che l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., può essere sospesa ma non revocata, come consente l'art. 649 c.p.c., nel caso in cui ricorrano «gravi motivi». L'ordinanza di sospensione, ove concessa, poi, non è impugnabile (né modificabile o revocabile) per espressa deroga contenuta nell'art. 649 c.p.c. al principio generale stabilito dall'art. 177 c.p.c. (che, al contrario, prevede la modifica o la revoca delle ordinanze salvo espresso divieto di legge). Bisogna, altresì, osservare che la non impugnabilità si riferisce solamente all'ordinanza che sospenda l'esecuzione provvisoria concessa ex art. 642 c.p.c. ma nulla dice in merito al rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione; di qui il problema circa la sua impugnabilità. Sul punto, ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la Cassazione si è espressa affermando che l'ordinanza ex art. 649 c.p.c. che sospenda l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio e destinato ad operare in via meramente temporanea sino alla sentenza che pronuncia sull'opposizione: «L'ordinanza, emessa in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo a norma dell'art. 649 c.p.c., con la quale venga sospesa la provvisoria esecuzione del decreto o venga negata la revoca della precedente ordinanza di sospensione non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare in via meramente temporanea, producendo effetti che si esauriscono con la sentenza che pronuncia sull'opposizione». (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 905). Allo stesso modo si è ritenuto inammissibile il rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il giudice istruttore rigetta o accoglie, ex art. 649 c.p.c., l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo autorizzata a norma dell'art. 642 c.p.c.: «Deve ritenersi inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. esperito contro l'ordinanza che dispone o nega la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto». (Trib. Savona, 22 luglio 2019, n. 4). Tuttavia, la S.C. ha ritenuto che la natura cautelare in senso ampio dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. consenta di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, quindi, anche il disposto dell'art. 669-sexies c.p.c., nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno: «In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l'art. 669-sexies c.p.c., nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno» (Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3979). Allo stesso modo la più recente giurisprudenza di merito afferma che «L'ordinanza di rigetto prevista dall'art. 649 c.p.c., subordinata alla sola verifica dell'esistenza di "gravi motivi", ha natura prettamente cautelare. Per questo motivo, sarebbe irragionevole ed ingiustificato escludere l'applicabilità della clausola generale di reclamabilità di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. Inoltre, il carattere espansivo delle norme sul procedimento cautelare uniforme - espressione di principi generali dell'ordinamento - l'assenza di un divieto normativo e l'esigenza di garantire il pieno diritto di difesa portano complessivamente a ritenere che non sussistano ragioni concrete per escludere la reclamabilità del provvedimento in esame» (Trib. Roma, sez. XIII, 29 dicembre 2023). Dalla complessa articolazione argomentativa che si evince dal percorso giurisprudenziale indicato, non pare si possa escludere la reclamabilità dell'ordinanza che rigetti la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. proprio per la natura latamente cautelare di un tale provvedimento. |