L’accesso al regime «impatriati» non è opzionale: via libera al rimborso

La Redazione
26 Settembre 2024

Il regime fiscale di favore riservato ai cd “impatriati” non è opzionale per cui non può essere esclusa al contribuente la possibilità di richiedere a rimborso, anche oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione, le somme versate in eccesso rispetto a quanto sarebbe spettato applicando il regime fiscale di favore. 

Un contribuente impugnava un provvedimento di diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad un'istanza di rimborso Irpef a seguito della mancata fruizione in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori “impatriati”, sostenendo di possedere tutti i requisiti suindicati per beneficiare dell'agevolazione in parola. L'Ufficio non aveva contestato nel merito la carenza dei suddetti requisiti ma aveva fondato il diniego esclusivamente sulla base della prassi (circolare n. 33/E) con la quale era stato chiarito come non fosse ammissibile una dichiarazione integrativa a favore del contribuente: per cui, laddove il richiedente non avesse formulata alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui era avvenuto il rimpatrio, né ne avesse dato evidenza nelle relative dichiarazione dei redditi —  i cui termini risultino scaduti — per detti periodi di imposta il regime agevolativo sarebbe stato precluso. Nel caso di specie, precisava l'Agenzia, l'omessa indicazione del rimborso nella dichiarazione originaria non era stata determinata da un errore relativo al sistema premiale degli impatriati, bensì frutto di una scelta del contribuente di non dichiarare in Italia il reddito ridotto, sicché non vi sarebbe alcun "errore'" da rettificare, ma solo una scelta per un metodo di calcolo dell'imposta che si sarebbe voluto modificare “ora per allora" e rispetto alla quale non era possibile consentire il ricorso alla dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998. Con il ricorso, il contribuente contestava la valenza di fonte normativa della predetta circolare e l'inesistenza di ulteriori adempimenti specifici a pena di decadenza al di là del trasferimento della residenza nel territorio italiano. 

Entrambi i giudici, di primo e secondo grado, hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso della maggiore imposta versata. In particolare, i giudici hanno sottolineato che il regime di favore riservato ai cd. lavoratori “impatriati” non è un regime opzionale per cui non può essere esclusa al contribuente la possibilità di richiedere a rimborso, anche oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione, le somme versate a titolo di Irpef in eccesso rispetto a quanto spetterebbe applicando il regime agevolativo in parola. La dichiarazione dei redditi, hanno aggiunto gli interpreti, mantiene la natura di dichiarazione di scienza e, quindi, emendabile anche attraverso istanza di rimborso nei limiti dei 48 mesi previsti dalla disciplina generale in materia di rimborsi. I giudici hanno ricordato come tale approdo ermeneutico costituisca un orientamento che si è recentemente consolidato in seno alla medesima Corte con la sentenze 11 gennaio 2024, n. 1118 e 18 gennaio 2024, n. 2005.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.