Istanza per esibizione di un documento: quando è inammissibile?
26 Settembre 2024
L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve essere riferita a documenti puntualmente indicati, non potendosi valutare, in caso contrario, le ragioni che ne impongono l'acquisizione al procedimento. Una richiesta formulata con riferimento alla “documentazione relativa all'accredito” della somma controversa non soddisfa l'esigenza di specificità, perché non consente di individuare con esattezza le scritture a cui la parte vorrebbe accedere né, di conseguenza, permette di valutarne l'utilità ai fini della decisione (v. Cass., Sez. I, n. 9514/1999). Ciò è peraltro espressamente sancito dall'art. 94 disp. att. c.p.c., secondo il quale l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione di esso e, ove necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo richiesti della produzione ne siano in possesso. È del pari inammissibile, come eccepito dall'attrice nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 3) c.p.c., la prova testimoniale articolata dalla convenuta per dimostrare l'avvenuto pagamento, in quanto contrastante con l'art. 2726 c.c., in combinato disposto con l'art. 2721 c.c. |