Spese processuali ai minimi termini nel giudizio di equa riparazione
30 Settembre 2024
Massima In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, in caso di accoglimento della domanda in sede di opposizione ex art.5-ter l. n. 89/2001, è da commisurare all'entità dell'indennizzo riconosciuto mediante una determinazione unitaria per entrambe le fasi, monitoria e collegiale, avendo riguardo ai parametri previsti dalla tabella 12 del DM n. 55/2014 e tenendo in considerazione la semplicità e la ripetitività delle controversie in materia. Il caso Una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo viene dapprima respinta in sede monitoria e, a seguito dell'opposizione dell'istante, accolta dalla Corte di appello nei limiti della somma di€ 550,00 ponendo, a carico del soccombente Ministero della giustizia, il rimborso delle spese processuali, liquidate per entrambe le fasi del procedimento nell'importo di € 3.523,00 per compenso professionale. Il decreto è impugnato per cassazione dal Ministero, con due motivi, solo relativamente al capo delle spese processuali; la Cassazione accoglie pienamente il ricorso e, decidendo nel merito, liquida a carico del Ministero le spese di giudizio per le fasi di merito in complessivi € 355,00, oltre accessori, compensando le spese per la fase di legittimità. La questione Il decreto adottato dalla corte territoriale in sede di opposizione ex art.5-ter l. n. 89/2001 viene impugnato in cassazione per due motivi:
Le soluzioni giuridiche La Cassazione riconosce, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 5, comma 1, terzo periodo, D.M. n. 55/2014 il valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso a carico del soccombente, si deve commisurare all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione - nella specie pari ad € 550,00 – con conseguente applicazione dei parametri relativi al primo scaglione, riservato alle cause di valore fino ad € 1.100,00. Mentre rientra, poi, nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, la liquidazione delle spese entro i limiti minimi e massimi inerenti a tale scaglione, tuttavia – precisa la Cassazione – la motivazione è doverosa laddove il giudice intenda aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. Il decreto della Corte di appello viene, quindi, cassato perché nel caso di specie l'ammontare delle spese esorbita, senza che sia stata resa una motivazione sul punto, dall'aumento massimo consentito dai parametri inerenti alla tabella 12 D.M. n. 55/2014 per i giudizi di natura contenziosa, tra i quali rientrano anche quelli di opposizione in questione. Al riguardo si chiarisce che tali giudizi non sono assimilabili ad un appello avverso il decreto di rigetto e che, in caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna alle spese segue l'esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile prevedere una distinta liquidazione per la fase monitoria, ora per allora, essendo unico il procedimento contenzioso. Il giudizio è, quindi, definito anche nel merito mediante la rideterminazione delle spese processuali delle fasi di merito, a carico del Ministero, nell'importo di soli € 355,00 per compensi, in applicazione dei «minimi tariffari» previsti per il primo scaglione (cause fino ad € 1.100,00) «in riferimento alla semplicità e alla ripetitività delle controversie in materia di equa riparazione»; è invece disposta la compensazione delle spese della fase di legittimità «in considerazione dell'esito complessivo della lite». Osservazioni Il legislatore, come noto, è già da tempo intervenuto per circoscrivere la misura dell'indennizzo di equa riparazione nei limiti del valore del giudizio presupposto (art.2-bis, comma 3, l. 89/2001, introdotto con il d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012); ora la cassazione precisa che anche la liquidazione delle spese processuali, in caso di accoglimento della domanda, deve essere, a sua volta, commisurata all'entità dell'equo indennizzo riconosciuto. Al riguardo non rileva che l'accoglimento della domanda sia avvenuto solo all'esito dell'opposizione proposta dall'istante avverso l'originario rigetto in sede monitoria, in quanto il giudizio di equa riparazione nel caso di specie è da ritenersi unico, con conseguente unitaria liquidazione delle spese processuali; in altri termini il contraddittorio, che si instaura solo in sede di opposizione, non può ritenersi una vicenda che rende più complessa la fisiologia del giudizio contenzioso, essendone piuttosto una componente essenziale. Sin qui si estende lo spessore nomofilattico, senz'altro condivisibile, dell'ordinanza in esame. Decidendo, tuttavia, anche nel merito la Cassazione non solo circoscrive l'importo delle spese per compensi, relativamente alle fasi di merito, ben al di sotto dell'importo dell'indennizzo, in applicazione dei limiti minimi raggiungibili applicando il primo scaglione della tabella dei giudizi avanti alla Corte di appello, ma dichiara altresì compensate tra le parti le spese della fase di legittimità. Il rimborso delle spese per ottenere un indennizzo pari ad € 550,00 appare così circoscritto a soli € 355,00 nonostante le tre fasi – monitoria, merito e legittimità - in cui si è svolto complessivamente il giudizio di equa riparazione. Tale liquidazione potrebbe, in tesi, giustificarsi «in considerazione dell'esito complessivo della lite» a fronte di una pretesa di indennizzo in origine notevolmente superiore a quella poi giudizialmente riconosciuta; l'ordinanza in esame non motiva, tuttavia, specificamente in tal senso, sicché sembra piuttosto verosimile che abbia inciso, nel diverso regime delle spese per le fasi di merito e di legittimità, la fondatezza di entrambi i motivi del ricorso per cassazione proposto dal Ministero, pur rimasto soccombente all'esito complessivo della lite, con ciò sostanzialmente accollando alla parte che ha avuto ragione un errore in cui è incorso il giudice del merito. Riferimenti In ordine all'onere motivazionale sull'importo delle spese processuali solo se liquidate discostandosi dai limiti minimi e massimi della tabella:
In ordine all'applicazione nei giudizi di equa riparazione dei parametri previsti per il giudizio contenzioso avanti alle corti di appello:
Quanto alla esclusione di una distinta liquidazione delle spese processuali per la fase monitoria, in caso di accoglimento della domanda in sede di opposizione:
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