Pubblicato in G.U. il terzo correttivo al codice della crisi: d.lgs. n. 136/2024
30 Settembre 2024
Il decreto – che si iscrive nel quadro degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR e rappresenta il terzo intervento modificativo del codice della crisi dopo il d.lgs. n. 147/2020 e il d.lgs. n. 83/2022, quest'ultimo attuativo della direttiva Insolvency n. 1023/2019 – conclude così il proprio iter iniziato formalmente il 10 giugno scorso con l'approvazione in prima lettura da parte del C.d.M. e proseguito in estate con l'esame svolto dalle Commissioni parlamentari. Queste ultime – formulate diverse osservazioni (si veda la news dedicata) – hanno reso tutte parere favorevole entro il 7 agosto, nonostante i tempi stretti, così come ha fatto la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. Il Governo ha dichiarato di aver comunque tenuto conto «dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato». Si ricorda che il decreto è adottato in forza di una duplice delega, dettata sia dalla legge n. 20/2019, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro 2 anni dall'entrata in vigore del codice, sia dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/2021) che, rinviando all'art. 30, comma 5, della l. n. 234/2012, consente di adottare disposizioni correttive entro 2 anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 83/2022. Ora, sia il d.lgs. n. 14/2019, sia le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 83/2022, sono entrati in vigore il 15 luglio 2022. Di conseguenza, le deleghe per l'adozione di disposizioni integrative e correttive sarebbero scadute il 15 luglio 2024. Tuttavia, in base al comma 3 dell'art. 1 della l. n. 20/2019, la scadenza ivi prevista è stata prorogata di 60 giorni, quindi fino al 13 settembre 2024, per consentire l'espressione del parere parlamentare. Similmente, in base al comma 3 dell'articolo 30 della l. n. 234/2012, il termine previsto dalla legge di delegazione europea è prorogato di 3 mesi, ovvero fino al 15 ottobre 2024, sempre per consentire l'espressione del parere parlamentare (fonte: resoconto di seduta del 23 luglio 2024 della Commissione Politiche dell'UE, rel. Zanettin). Il testo del decreto si compone di 57 articoli, divisi in due Capi. Il Capo I (artt. 1-51) contiene le disposizioni modificative del codice, organizzate rispetto agli interventi apportati alla singola Sezione, dalla diversa portata. Dalla relazione illustrativa si ricava, infatti, che con l'intervento normativo il legislatore intende «venire incontro alle esigenze di chiarimento sorte tra gli operatori della materia ma anche emendare quelle disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali o rispetto alle quali è emersa la necessità di aggiornare i riferimenti ad altre norme del Codice». Le modifiche al codice (per l'elenco completo delle principali novità si veda questa news) toccano i temi e gli istituti più rilevanti. Tra i tanti si segnalano: gli assetti per la rilevazione tempestiva della crisi, la composizione negoziata (con l'introduzione, in tale percorso stragiudiziale, della transazione fiscale), il concordato semplificato, la responsabilità per colpevole negligenza dell'organo di controllo, la domanda con riserva ex art. 44 c.c.i.i., gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il compenso degli OCC, il concordato preventivo (e, qui, la transazione fiscale e previdenziale, il cross class cram down, la definizione di “valore di liquidazione”), la disciplina dedicata alla crisi e insolvenza delle società, i gruppi di società in crisi, la liquidazione controllata. Di seguito i focus che il Portale ha, fino ad oggi, dedicato alle proposte di modifica del correttivo:
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