In G.U. il terzo correttivo al codice della crisi d’impresa

La Redazione
30 Settembre 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre il d.lgs 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”.

Il terzo decreto correttivo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – d.lgs 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in G.U. il 27 settembre e già in vigore – introduce una serie di modifiche, per tenere conto dei sopravvenuti impegni assunti con il PNRR, con l'obiettivo di migliorare l'impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza, e per migliorare l'effettività e l'efficienza del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza.

Composizione negoziata della crisi. Tra le novità, l'art. 5 del Correttivo-ter modifica l'art. 12 CCII, precisando che l'accesso alla procedura può avvenire anche quando l'impresa si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale ed economici (e non solo quando già versi in una situazione di crisi o di insolvenza), e ciò al fine di incentivare interventi precoci che abbiano come risultato quello di salvare l'impresa.

Sempre l'art. 5 interviene sull'art. 16 CCII, riscrivendo il comma 5 in materia di linee di credito, con la previsione che “La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore ne' ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata”.

Segnalazione dell'organo di controllo. L'art. 7 interviene sull'art. 25-octies CCII, ampliando la platea dei soggetti tenuti alle segnalazioni, ricomprendendovi anche l'incaricato della revisione legale, ma con la precisazione che l'oggetto di segnalazione debba essere uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non significative.

Si rinvia, per approfondimenti, alla news su Ius Crisi d'impresa.

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