La palestra condominiale può essere utilizzata anche dai proprietari dei soli boxes?

La Redazione
01 Ottobre 2024

In materia di condominio, è stato stabilito che anche chi è proprietario del solo box auto ha diritto all’utilizzo delle aree comuni del palazzo adibite a palestra e sala ricreativa.

Con la pronuncia in analisi, il Tribunale di Milano accertava il diritto all'uso della palestra e della sala ricreativa da parte degli undici attori proprietari di boxes che avevano contestato la decisione del condominio di escluderli dal godimento di queste aree.

Ritenendo tale circostanza lesiva del diritto di comproprietà, gli attori - richiamando le clausole contrattuali del regolamento di condominio e dei rogiti d'acquisto - chiedevano di condannare il convenuto alla consegna delle chiavi di accesso ai suddetti locali comuni.

Il condominio si costituiva in giudizio, affermando che l'accesso alle aree comuni era consentito solo ai condòmini proprietari degli appartamenti, come dimostrato dalle caratteristiche dell'edificio condominiale (ai boxes si accede da un ingresso separato ed indipendente che si raggiunge direttamente dalla strada) e dall'esenzione dal pagamento delle spese manutentive per i proprietari dei soli boxes, con conseguente rinuncia all'uso di questi locali per facta concludentia.

Dopo aver esaminato il regolamento di condominio, gli atti di vendita dei boxes e sulla base dell'art. 1117 c.c., il Tribunale ha sottolineato che è prevista per tutti i condòmini la comunione di taluni beni, tra cui la sala ricreativa e la palestra. Inoltre, le spese manutentive per i suddetti locali vanno ripartite secondo le carature millesimali generali.

Il giudice ha, poi, evidenziato l'assenza di restrizioni dell'utilizzo della palestra e sala ricreativa e ritenuto irrilevante la circostanza che nei rendiconti i proprietari dei soli box auto erano stati esentati dal pagamento delle relative spese manutentive. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni subisce compressioni, infatti, soltanto in caso di acquisto e convenzioni, per cui non è ipotizzabile una rinuncia a tali diritti per fatti concludenti.

Secondo il Tribunale, peraltro, il riferimento all'“edificio” dev'essere collegato all'intero plesso dalle fondamenta alla copertura terminale, compresi i vani scantinati e, quindi, nonostante l'ingresso separato e indipendente, anche ai boxes.

In conclusione, è stato deciso che la condotta del condominio mirata ad impedire agli attori l'utilizzo della palestra e sala ricreativa confliggeva con i loro diritti di condòmini al pari degli altri, imponendo, pertanto, al condominio di prevedere la possibilità per i proprietari dei boxes di accedere a tali aree tramite la consegna delle rispettive chiavi di ingresso.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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