Albo degli incaricati dall’autorità giudiziaria: le novità del terzo decreto correttivo

02 Ottobre 2024

Vengono esaminate e commentate le modifiche apportate dal c.d. correttivo-ter alle norme (artt. 356 e 358) dettate dal codice della crisi in tema di incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore.

Il decreto correttivo del codice della crisi di cui al d.lgs. 13 settembre 2024 n.136, c.d. correttivo-ter, pubblicato sulla GU n. 227 del 27 settembre 2024, ed in vigore dal 28 settembre 2024, apporta, con l'art. 50, importanti modifiche all'art. 356 c.c.i.i. in tema di incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal c.c.i.i.

In particolare, viene eliminata la criticata indicazione dell'obbligo di iscrizione in un “albo”, termine che di norma viene utilizzato solo per gli iscritti nelle professioni ordinistiche, essendo ora sostituito il comma 1 dell'art. 356 c.c.i.i. con il riferimento all'istituzione, presso il ministero della giustizia, di un semplice “elenco” dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere su incarico del tribunale le funzioni sopracitate; inoltre, nella domanda di iscrizione a tale elenco potrà essere indicata la funzione o le funzioni che il richiedente intende svolgere.

Sempre nell'ottica di precisare le ambiguità interpretative dell'attuale versione dell'art.357 c.c.i.i., nello schema di decreto correttivo viene precisato che nei confronti dei professionisti ordinistici continuano ad essere operative le norme di vigilanza a carico degli ordini di appartenenza, mentre la funzione di vigilanza sugli iscritti all'elenco viene esercitata dal Ministero della giustizia, ma sempre nel rispetto delle competenze attribuite agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti iscritti nell'elenco (nel regolamento, approvato con decreto del Ministro della Giustizia 3 marzo 2022, n. 75, recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'art. 356 c.c.i.i., viene attribuita al responsabile dell'albo la funzione di vigilanza non solo  sull'albo, ma anche sull'attività degli iscritti, attuandosi in tale modo un controllo di “secondo livello” su soggetti – i professionisti ordinistici – che già sono vigilati dall'ordine di appartenenza. Ed infatti il regolamento prevede che vi sia un afflusso di informazioni in capo al responsabile da parte delle autorità preposte ad accertare le inadempienze degli iscritti all'albo ai doveri inerenti alle attività di gestione e controllo delle procedure di cui all'art. 356, comma 1, c.c.i.i. Sul punto cfr amplius S. Zenati, Il regolamento ministeriale sul funzionamento dell'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria in attuazione dell'art. 357 CCII, in dirittodellacrisi.it, 1 agosto 2022).

Il correttivo-ter apporta importanti modifiche anche al comma 2 dell'art. 356 c.c.i.i., nel quale  viene  eliminato il criticato obbligo del tirocinio formativo semestrale per poter essere iscritti nell'elenco: nella versione modificata, l'iscrizione all'elenco potrà essere richiesta presentando un'autocertificazione di avere maturato un'adeguata esperienza svolgendo attività professionale, risalente a non oltre gli ultimi cinque anni, quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco.

Il Consiglio di Stato nel suo parere reso il 1° agosto 2024 sullo schema di decreto correttivo ha precisato che sarebbe opportuno prevedere che tale autocertificazione debba essere rilasciata ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, quindi con una maggiore responsabilizzazione in capo al soggetto che rilascia la dichiarazione: tale suggerimento è stato ripreso e inserito nella versione definitiva del testo del comma 2 dell'art. 356 c.c.i.i.

Sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 356 c.c.i.i., lo schema di correttivo prevede la riduzione dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale che, per i professionisti ordinistici iscritti in albi, passa da 40 a 18 ore, stabilendo la possibilità che gli ordini stabiliscano criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua richiesta dagli ordini professionali e tale aggiornamento biennale, di carattere specialistico, il cui svolgimento costituisce la condizione per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

Altre importanti novità sono previste dal correttivo, sempre dall'art. 50, nel comma 1 dell'art. 358 c.c.i.i., relativo ai requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in cui viene precisato che i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) debbano concorrere con l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356: nel comma 3 dell'art. 358 c.c.i.i. viene inserita la possibilità di nomina del professionista anche fuori dal circondario al quale appartiene l'ufficio giudiziario che procede alla nomina.

Rilevante il chiarimento per il quale, tra i criteri di valutazione ai fini della nomina, il tribunale debba tenere conto della “attività pregressa” svolta dal professionista, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi: tale aggiunta non elimina, tuttavia, le criticità che sono state già evidenziate in dottrina, legate al fatto che in tal modo i professionisti con meno esperienza risultano inevitabilmente penalizzati. Infatti, il verificarsi della circostanza di cui all'art. 358, comma 3,  lett. a), c.c.i.i. presuppone che il soggetto nominato abbia già svolto le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, non comprendendosi, infatti, come le risultanze dei rapporti riepilogativi possano influenzare la nomina di neoiscritti all'elenco da parte dell'autorità giudiziaria, considerato che tali rapporti vengono redatti necessariamente dopo l'apertura della procedura, quindi nella sostanza subordinando la nomina a positivi precedenti nello svolgimento degli incarichi in altre procedure. In tal modo viene preclusa la valutazione dell'idoneità di un curatore di prima nomina  per il quale il riferimento, ai fini del conferimento dell'incarico, alle risultanze dei rapporti riepilogativi (che non ha ancora redatto), anche con l'integrazione, proposta nello schema di correttivo, della valutazione della sua (limitata) attività pregressa, continua a rimanere una situazione penalizzante  della sua nomina, e ciò anche se questo giovane professionista possa dimostrare, autocertificandola, la sua pregressa attività di collaborazione con altri professionisti già incaricati dall'autorità giudiziaria.

D'altro canto, a fronte della ridotta considerazione per i professionisti di prima nomina, un'altra osservazione critica deve essere formulata nei confronti del legislatore del correttivo-ter in ordine alla mancata precisazione circa i criteri di valutazione, ai fini del conferimento dell'incarico, dell'esperienza  richiesta «dalla natura  e dall'oggetto dello specifico incarico»  di cui all'ultimo periodo dell'art. 358, comma 3, lett. c), c.c.i.i.: ad esempio, in ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale le competenze richieste al commissario giudiziale in tema di valutazione dal punto di vista aziendale ed economico-finanziario, dell'effettiva possibilità di prosecuzione dell'attività da parte del debitore, sulla base di apposito business plan, e della funzionalità dell'attività stessa ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario, sono competenze sostanzialmente diverse da quelle richieste al commissario giudiziale di un concordato liquidatorio, il quale dovrà, attraverso la liquidazione del patrimonio, valutare la possibilità dello stesso di garantire il soddisfacimento dei creditori (Così S. Zenati, Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza 7 ed. Milano 2023, sub art. 358, 2577).

Questa differenza di competenze era stata valutata nel corso dei lavori della Commissione Rordorf, e risolta nella proposta, poi non adottata, di separare le specializzazioni tra i soggetti destinati ad occuparsi di liquidazione di aziende e patrimoni, e quelli deputati alla valutazione della continuità di impresa: forse il momento sarebbe opportuno per riprendere, e definire, la creazione di un elenco composto di due sezioni, quella dei professionisti incaricati di gestire le procedure liquidatorie, e quella dei professionisti ai quali affidare il ben più impegnativo compito del risanamento in continuità aziendale (Sia consentito rinviare alla proposta di accorpamento in capo all'Albo del c.c.i.i. dell'Elenco degli esperti indipendenti e dell'istituendo Elenco dei commissari nelle procedure di amministrazione straordinaria, formulata da chi scrive in S. Zenati, L'esperto indipendente al quale è affidata la composizione negoziata della crisi: schema di D.L. approvato dal CdM del 5 agosto 2021, in IUS Crisi d'Impresa-ilFallimentarista, 18 agosto 2021, e poi ripresa in S. Zenati, Albo degli incarichi dell'autorità giudiziaria, elenco dei commissari straordinari ed elenco degli esperti indipendenti: proposte di unificazione nell'albo ex art. 356 CCII, in dirittodellacrisi.it, 14 settembre 2021).

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