La sospensione feriale nei giudizi aventi ad oggetto il mantenimento o l’assegno divorzile
02 Ottobre 2024
Quella che sembrava essere la posizione dominante, soprattutto nella giurisprudenza di merito, messa recentemente in discussione dal giudice di legittimità, ha reso necessaria l'attivazione della funzione nomofilattica per eccellenza rappresentata dalla pronuncia della Cassazione a sezioni unite. La questione ha riguardato l'interpretazione delle norme sulla sospensione feriale dei termini, sulla materia emergenziale pandemica e sull'ordinamento giudiziario, il tutto anche alla luce delle normative europee, tanto da arrivare ad affermare, contrariamente a quanto prima sostenuto, che ai procedimenti aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge e dei minori o il cosiddetto assegno divorzile non fosse applicabile la sospensione feriale dei termini processuali. Non essendo questo il luogo ove poter ripercorrere tutto l'iter normativo che sottende questo contrasto giurisprudenziale, basti qui considerare che, correttamente, le sezioni unite hanno rilevato la differenza fra l'istituto degli alimenti, come regolato dalle norme codicistiche (artt. 433 e ss., c.c.) e gli istituti del cosiddetto mantenimento del coniuge separato e dell'assegno divorzile, evidenziandone la profonda differenza e funzione. Così, con la pronuncia Cass. civ., sez. un., 13 maggio 2024, n. 12946 hanno stabilito che i procedimenti in materia di assegno per il coniuge economicamente più debole (di mantenimento nella separazione e divorzile e relative modifiche), di mantenimento della prole minore, nonché quelli connessi, sono sottoposti al regime della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non intervenga il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 R.d. n. 12/1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti per quel giudizio (le sezioni unite, così componendo un conflitto giurisprudenziale, hanno escluso che siffatti procedimenti possano essere ricondotti a quelli in materia di alimenti, cui la sospensione feriale non si applica, essendo irrilevanti, al riguardo, sia la disciplina emergenziale di contenimento dell'epidemia di Covid-19, sia il Reg. CE 4/2009, relativo alle sole obbligazioni alimentari transfrontaliere). |