Omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (con cram down) in presenza del solo creditore pubblico

La Redazione
02 Ottobre 2024

La Corte d'appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate, ritiene necessaria la preesistenza di un accordo di ristrutturazione rispetto al momento di valutazione della maggior convenienza della proposta transazione fiscale rispetto alle alternative liquidatorie, ai fini del cram down fiscale.

“È necessaria la preesistenza dell'accordo di ristrutturazione rispetto al momento – per definizione successivo – in cui il giudice è chiamato ad effettuare la valutazione di maggiore convenienza della proposta di transazione fiscale o previdenziale, rispetto alle alternative liquidatorie, ai fini dell'adesione forzata dei relativi creditori all'accordo suddetto”.

Il principio è stato ribadito dalla Corte d'appello di Roma in accoglimento di un reclamo proposta dall'Agenzia delle Entrate avverso l'omologazione (forzosa) di un accordo di ristrutturazione dei debiti con proposta transattiva nei confronti del creditore pubblico, unico interessato dall'accordo (essendo, per gli altri creditori, previsto l'integrale soddisfacimento).

Richiamando un suo precedente (decreto n. 2304/2024), la Corte sottolinea che oggetto dell'omologazione da parte del tribunale è il preesistente accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui si prevede la pubblicazione nel registro delle imprese al momento del deposito della domanda nella quale si inserisce la transazione fiscale. 

Nel caso di specie, non preesisterebbe alcun accordo con i creditori concorsuali, tutti destinati ad essere soddisfatti per l'intero, e non si sarebbe dunque verificata la “precondizione” per l'invocata operatività del cram down e cioè, appunto, il previo accordo raggiunto tra debitore e creditori concorsuali per la cui omologazione sia poi decisiva l'adesione anche dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, eventualmente raggiunta per effetto del meccanismo di omologazione forzosa.

Tali considerazioni trovano conforto anche nel tenore letterale dell'art. 57 c.c.i.i. nonché nella stessa circolare 34/E dell'Agenzia delle Entrate sulla «Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa».

Non risulta condivisibile, secondo il tribunale, l'interpretazione delle norme applicabili ratione temporis al caso di specie alla luce della successiva modifica normativa di cui alla l. n. 103/2023 operata dal giudice di prime cure, che fa discendere dall'espressa previsione nella novella di una compresenza di più creditori aderenti all'accordo per l'operatività del cram down l'elemento di innovazione rispetto all'operatività dell'istituto ante riforma anche con un creditore unico. Tale previsione costituisce – ad avviso della Corte – piuttosto una più dettagliata codificazione della necessità, ai fini dell'operatività del cram down fiscale, di un preventivo accordo con altri creditori privati già insita nel sistema degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57 e 63 c.c.i.i. ante riforma.

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