Impugnazione della sentenza che estingue il processo e applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.
02 Ottobre 2024
Il Tribunale di Caltanissetta, adito con ricorso possessorio da Tizia nei confronti di Caio e Sempronia, dispose la sua reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio sull'area retrostante la propria abitazione, con ordinanza che, impugnata in sede di reclamo dai coniugi Caio e Sempronia, fu revocata dal collegio poiché, dalla produzione di alcune fotografie, risultava l'impedimento degli stessi all'attraversamento della servitù. Il giudizio di merito, avviato in seguito ad istanza di prosecuzione depositata da Tizia, si chiuse con sentenza con la quale fu dichiarata l'estinzione ex art. 307 c.p.c. del procedimento del merito possessorio. L'ulteriore giudizio d'appello, incardinato da Tizia, si concluse con sentenza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta dichiarò inammissibile l'appello, sostenendo che, nonostante la fondatezza della censura in ordine all'erroneità della declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado, l'appellante avesse omesso di insistere sulle pretese di merito, impedendo ad essa di pronunciarsi sul punto, posto che l'accoglimento del motivo processuale non avrebbe comportato, mancandone i presupposti, la rimessione della causa al primo giudice. Tizia presentò ricorso, nei confronti del quale la Cassazione formulò proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ritualmente comunicata alle parti. Tuttavia la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, chiese la decisione del ricorso. La Suprema Corte ha affermato che, in tema di estinzione del processo, nel caso in cui l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c. richiamato dall'art. 354, comma 2 c.p.c. che, unitamente alle fattispecie descritte nel comma 1 della medesima disposizione, costituisce una delle ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice di primo grado - ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito, purché vi sia istanza in tal senso. Infatti, in questi casi è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, atteso che la proposizione dell'appello solo in rito ne comporterebbe l'inammissibilità per difetto di interesse e mancata rispondenza al modello legale di impugnazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ha comminato a Tizia le sanzioni ex art. 96, comma 3 e 4 c.p.c. |