Com'è ormai noto, in base alla nuova tempistica procedimentale della fase introduttiva e di trattazione del processo ordinario di primo grado, il giudice, scaduto il termine di costituzione del convenuto, il quale deve costituirsi in giudizio almeno settanta giorni prima della data di udienza (art. 166 c.p.c. ) ed entro i successivi quindici giorni, svolge i controlli in ordine alla regolarità del contraddittorio, alla validità degli atti processuali e alla sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, in precedenza riservati alla prima udienza. Terminata la fase delle verifiche preliminari (art. 171-bis c.p.c.), le parti possono depositare le tre memorie integrative nel rispetto dei termini previsti dal nuovo art. 171-ter c.p.c.
Per quanto attiene alla decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative, l'orientamento prevalente in dottrina è quello per cui i termini previsti dal nuovo art. 171-ter c.p.c., a differenza della previgente disciplina, decorrono ex lege dalla data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. fissata dall'attore nell'atto di citazione o differita dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., a prescindere dalla pronuncia del decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c.
Tale tesi valorizza la previsione secondo cui i termini per il deposito delle memorie integrative decorrono dalla data della prima udienza (v. art. 163-bis, ult. comma, c.p.c., art. 171-bis c.p.c., art. 269, ult. comma, c.p.c.), l'univocità del dato letterale dell'art. 171-ter c.p.c. nonché il raffronto con la disciplina previgente contenuta nell'art. 183 c.p.c. (l'art. 171-ter c.p.c. prevede che le parti “possono” depositare le memorie integrative, mentre il previgente art. 183 c.p.c. stabiliva che il giudice, se richiesto, “concede” alle parti i termini di cui al comma 6).
Questa impostazione è condivisa dalla pronuncia in commento (nello stesso senso cfr. Protocollo di intesa tra il Tribunale di Palermo e l'Ordine degli Avvocati di Palermo del 1 marzo 2023).
In ragione dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 171-bis c.p.c., il Tribunale di Bologna ha escluso che, nel caso di pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. successivamente al deposito della prima memoria integrativa di cui all'art. 171-bis c.p.c., la parte che non abbia depositato le memorie per aver confidato sulla necessità dell'emissione del decreto per la decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. possa presentare l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
Tale conclusione è conforme alla decisione delle Sezioni Unite secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135).
Secondo un diverso orientamento, la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative è subordinata alla pronuncia del decretoexart. 171-bis c.p.c. o, ad ogni modo, all'autorizzazione del giudice.
Questa impostazione valorizza il carattere obbligatorio del decreto exart. 171-bis c.p.c., il quale deve essere emesso dal giudice anche per la mera conferma dell'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione.
Su questa linea, in alcuni provvedimenti si è affermato che i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. non decorrono in assenza del decreto ex art. 171-bis c.p.c. (Trib. Treviso 25 gennaio 2024; Trib. Pistoia 22 settembre 2023), in altri si è rilevata la necessità che il giudice “conceda” i predetti termini (Trib. Piacenza 1 maggio 2023), anche successivamente alla celebrazione della prima udienza (Trib. Bologna 23 giugno 2023).
Sulla questione è intervenuto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022 recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.
Lo schema del decreto correttivo (nella versione attualmente disponibile), nel riscrivere l'art. 171-bis c.p.c., precisa che i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto di conferma o di differimento dell'udienza e che essi si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma dello stesso articolo.
PRIMO ORIENTAMENTO
Trib. Bologna 17 maggio 2024 n. 1466
I termini per il deposito delle memorie integrative decorrono a ritroso ex lege dalla prima udienza ex art. 183 c.p.c.
|
SECONDO ORIENTAMENTO
Trib. Treviso 25 gennaio 2024; Trib. Piacenza 1 maggio 2023; Trib. Bologna 23 giugno 2023; Trib. Pistoia 22 settembre 2023
La decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative è subordinata alla pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. o all'autorizzazione del giudice
|
|