Le conseguenze della tardiva emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c.

03 Ottobre 2024

Il Tribunale di Bologna analizza le conseguenze derivanti dalla comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. dopo la scadenza del termine per il deposito della prima memoria integrativa di cui all’art. 171-ter c.p.c.

Massima

I termini per il deposito delle memorie integrative previsti dall'art. 171-ter c.p.c. decorrono a ritroso ex lege dalla prima udienza, anche se il giudice non si pronuncia sull'esito delle verifiche preliminari o lo fa tardivamente.

La fattispecie

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo regolato dalla nuova disciplina processuale introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, alla prima udienza il difensore della parte attrice chiedeva la rimessione in termini ai fini del deposito delle memorie integrative sul presupposto che il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era stato comunicato dopo la scadenza del termine per il deposito della prima memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c.

 Le questioni affrontate e il contrasto in giurisprudenza

Com'è ormai noto, in base alla nuova tempistica procedimentale della fase introduttiva e di trattazione del processo ordinario di primo grado, il giudice, scaduto il termine di costituzione del convenuto, il quale deve costituirsi in giudizio almeno settanta giorni prima della data di udienza (art. 166 c.p.c. ) ed entro i successivi quindici giorni, svolge i controlli in ordine alla regolarità del contraddittorio, alla validità degli atti processuali e alla sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, in precedenza riservati alla prima udienza. Terminata la fase delle verifiche preliminari (art. 171-bis c.p.c.), le parti possono depositare le tre memorie integrative nel rispetto dei termini previsti dal nuovo art. 171-ter c.p.c.

Per quanto attiene alla decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative, l'orientamento prevalente in dottrina è quello per cui i termini previsti dal nuovo art. 171-ter c.p.c., a differenza della previgente disciplina, decorrono ex lege dalla data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. fissata dall'attore nell'atto di citazione o differita dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., a prescindere dalla pronuncia del decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c.

Tale tesi valorizza la previsione secondo cui i termini per il deposito delle memorie integrative decorrono dalla data della prima udienza (v. art. 163-bis, ult. comma, c.p.c.art. 171-bis c.p.c.art. 269, ult. comma, c.p.c.), l'univocità del dato letterale dell'art. 171-ter c.p.c. nonché il raffronto con la disciplina previgente contenuta nell'art. 183 c.p.c. (l'art. 171-ter c.p.c. prevede che le parti “possono” depositare le memorie integrative, mentre il previgente art. 183 c.p.c. stabiliva che il giudice, se richiesto, “concede” alle parti i termini di cui al comma 6).

Questa impostazione è condivisa dalla pronuncia in commento (nello stesso senso cfr. Protocollo di intesa tra il Tribunale di Palermo e l'Ordine degli Avvocati di Palermo del 1 marzo 2023).

In ragione dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 171-bis c.p.c., il Tribunale di Bologna ha escluso che, nel caso di pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. successivamente al deposito della prima memoria integrativa di cui all'art. 171-bis c.p.c., la parte che non abbia depositato le memorie per aver confidato sulla necessità dell'emissione del decreto per la decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. possa presentare l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. 

Tale conclusione è conforme alla decisione delle Sezioni Unite secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135).

Secondo un diverso orientamento, la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative è subordinata alla pronuncia del decretoexart. 171-bis c.p.c. o, ad ogni modo, all'autorizzazione del giudice.

Questa impostazione valorizza il carattere obbligatorio del decreto exart. 171-bis c.p.c., il quale deve essere emesso dal giudice anche per la mera conferma dell'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione.

Su questa linea, in alcuni provvedimenti si è affermato che i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. non decorrono in assenza del decreto ex art. 171-bis c.p.c. (Trib. Treviso 25 gennaio 2024; Trib. Pistoia 22 settembre 2023), in altri si è rilevata la necessità che il giudice “conceda” i predetti termini (Trib. Piacenza 1 maggio 2023), anche successivamente alla celebrazione della prima udienza (Trib. Bologna 23 giugno 2023).

Sulla questione è intervenuto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022 recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

Lo schema del decreto correttivo (nella versione attualmente disponibile), nel riscrivere l'art. 171-bis c.p.c., precisa che i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto di conferma o di differimento dell'udienza e che essi si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma dello stesso articolo.

PRIMO ORIENTAMENTO

Trib. Bologna 17 maggio 2024 n. 1466

I termini per il deposito delle memorie integrative decorrono a ritroso ex lege dalla prima udienza ex art. 183 c.p.c.

  

SECONDO ORIENTAMENTO

Trib. Treviso 25 gennaio 2024; Trib. Piacenza 1 maggio 2023; Trib. Bologna 23 giugno 2023; Trib. Pistoia 22 settembre 2023

La decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative è subordinata alla pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. o all'autorizzazione del giudice

 La soluzione proposta

Il giudice respingeva l'istanza di rimessione in termini in base al duplice rilievo che i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. decorrono a ritroso ex lege dalla prima udienza e che l'opponente non aveva depositato nessuna memoria integrativa, neppure dopo la comunicazione del decreto di conferma della data dell'udienza risultante dal rinvio d'ufficio ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. e art. 82 disp. att. c.p.c. dell'udienza fissata nell'atto di citazione.

Con la sentenza conclusiva del giudizio, il Tribunale di Bologna, nel confermare l'ordinanza emessa alla prima udienza, evidenziava che l'art. 171-bis c.p.c. non prevede lo slittamento dei termini a ritroso di cui all'art. 171-ter c.p.c. nel caso di emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. dopo i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di costituzione del convenuto previsto dall'art. 166 c.p.c.

Oltre a ciò, il giudice rilevava che la parte, a fronte di una difficile interpretazione delle nuove norme processuali, avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimessione in termini subito dopo la comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c., prima dello scadere del termine per il deposito della seconda memoria integrativa: ciò in quanto, anche a voler ammettere che l'omesso deposito della prima memoria fosse dipeso da un incolpevole affidamento dell'attrice in ordine alla necessità dell'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. ai fini del decorso dei termini per il deposito delle memorie integrative, lo stesso non poteva sostenersi con riferimento all'omesso deposito della seconda e della terza memoria integrativa, rispetto alle quali la parte opponente era rimasta inerte nonostante la comunicazione del decreto.

Infine, si precisava che l'istanza di rimessione in termini era comunque inammissibile per la mancata indicazione delle decadenze scaturite dall'omesso deposito della prima memoria e che la parte opponente era tenuta ad allegare e provare i presupposti per la rimessione in termini in relazione alla seconda e alla terza memoria.

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