Criteri di ammissibilità dei documenti prodotti tardivamente
03 Ottobre 2024
In caso di domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 richiesta da una persona extracomunitaria che in primo grado abbia prodotto tardivamente il permesso di soggiorno (documento essenziale per ottenere tale indennità), la Corte d'appello di Palermo ha stabilito che, pur all'interno di un sistema processuale contrassegnato dalla presenza di rigidi sbarramenti istruttori, la parte può derogarvi tutte le volte che l'esigenza probatoria sia sorta dalle difese esposte dall'avversario e la prova della quale si discute risulti comunque decisiva per l'esito del giudizio (v. Cass. civ, sez. lav. 17 dicembre 2019, n. 33393 per la quale nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova). Una volta dimostrato che, con riferimento al periodo di fruizione del beneficio, il ricorrente era in possesso del permesso di soggiorno, nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, risulta rimosso ogni ostacolo all'erogazione della prestazione richiesta, della quale va pronunciata condanna nei confronti dell'istituto appellato. |