Le modifiche ai parametri dimensionali per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato in vigore dal 25 settembre 2024
Claudio Sottoriva
Marco Marchesani
04 Ottobre 2024
Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, attuando, all'articolo 16, la Direttiva delegata (UE) 2023/2775, aggiorna i parametri rilevanti per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata e semplificata nonché le soglie di esenzione per la redazione del bilancio consolidato di gruppo.
Premessa
Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 212, del 10 settembre 2024, reca il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale, in corso di esame da parte del Parlamento, prevede all'art. 16, il recepimento della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.
In particolare è previsto l'innalzamento dei parametri:
per la redazione del bilancio di esercizio nella forma abbreviata;
per la redazione del bilancio di esercizio nella forma semplificata (micro-imprese);
per l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo.
Si analizzano di seguito i parametri dimensionali per la rendicontazione societaria di sostenibilità e quelli aggiornati per la redazione del bilancio non in forma ordinaria.
I parametri dimensionali per la predisposizione della rendicontazione societaria di sostenibilità
Si rammenta che gli Stati membri devono conformarsi alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775 entro e non oltre il 24 dicembre 2024 mentre la Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità deve essere recepita entro il 6 luglio 2024 (in argomento si veda: Sottoriva-Cerri, La nuova Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CRSD), in questo portale).
Il recepimento in un unico provvedimento della Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (si veda Sottoriva-Marchesani, L'attuazione della Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD), in questo portale) e della Direttiva che prevede gli adeguamenti dimensionali appare dal punto di vista operativo particolarmente importante in una logica di semplificazione atteso che ai fini della rendicontazione societaria di sostenibilità (attinente cioè ai fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'art. 2, punto 24), del regolamento 2019/2088/UE) sono previste le seguenti classi dimensionali (superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti dimensionali individuati):
Descrizione
Totale dello stato patrimoniale (Euro)
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (Euro)
Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio (Numero)
Micro imprese
Fino a 450.000
Fino a 900.000
Fino 10
PMI quotate
Superiore ad Euro 450.000 e inferiore ad Euro 25.000.000
Superiore ad Euro 900.000 e inferiore ad Euro 50.000.000
Superiore a 50 e inferiore a 250
Imprese di grandi dimensioni
Oltre 25.000.000
Oltre 50.000.000
Superiore 250
Gruppo di grandi dimensioni
Oltre 25.000.000
Oltre 50.000.000
Superiore 250
In particolare, sono considerate:
«micro-imprese» le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
«piccole e medie imprese quotate» le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: superiore a 50 e inferiore a 250;
«imprese di grandi dimensioni»: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
Sono, invece, considerati «gruppi di grandi dimensioni» i gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. In questo caso, la verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento.
L'aggiornamento dei parametri dimensionali per la predisposizione del bilancio di esercizio in forma abbreviata e in forma semplificata nonché per l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo
Come accennato, il Decreto Legislativo in commento ha recepito anche la Direttiva delegata (UE) 2023/2775 (approvata il 17 ottobre 2023 e che modifica la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio). In particolare, gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni si sono resi necessari in considerazione dell'elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022 (per un approfondimento in merito alle classi dimensionali si veda il Codice della società, diretto da L. Nazzicone, II ed., 2024, Codice delle società (con versione online) (giuffre.it); si veda altresì B. Quatraro, I bilanci di esercizio, consolidato, straordinari e speciali, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, 947 e ss., e Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bilancio, a cura di M. Irrera, Bologna, 2022, 703 e ss.).
Si riporta la tabella di confronto degli attuali limiti dimensionali con quelli oggetto di recepimento con il d.lgs. n. 125/2024 (evidenziate in grassetto le modifiche contenute nel Decreto Legislativo che entreranno in vigore a partire dal 25 settembre 2024):
Art. 2435-bis c.c.
Bilancio in forma abbreviata
Art. 2435-bis c.c.
Bilancio in forma abbreviata
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
[…]
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
[…]
Art. 2435-ter c.c.
Bilancio delle micro-imprese
Art. 2435-ter c.c.
Bilancio delle micro-imprese
Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
[…]
Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
[…]
Art. 27 d.lgs. n. 127/1991
Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
Art. 27 d.lgs. n. 127/1991
Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata,
per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata,
per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
Si rammenta che si deve procedere alla redazione del bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata a partire dal bilancio relativo all'esercizio nel quale per la seconda volta consecutiva vengano superati i limiti previsti.
Per quanto attiene alla redazione del bilancio consolidato il comma 2, lettera a), numero 2), dell'art. 16 d.lgs. n. 125/2024 interviene sul dettato dell'art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato), comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 127/1991 per specificare che la circostanza per la quale un'impresa, ricorrendone i presupposti, viene esonerata dalla redazione del bilancio consolidato non implica l'esonero dall'obbligo di redigere la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 125/2024.
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