Quantificazione dell’assegno di mantenimento: il "tenore di vita" comprende anche i redditi occultati al fisco e la nuova convivenza del beneficiario

La Redazione
07 Ottobre 2024

La Cassazione enuncia i criteri che il giudice di merito deve seguire in tema di quantificazione dell’assegno di mantenimento.

A seguito di separazione dalla moglie e di quantificazione dell'assegno di mantenimento nei confronti di lei e dei figli da parte del Tribunale, confermata in sede d'appello, Tizio ricorre in Cassazione, lamentando un'erronea ricognizione delle fattispecie concreta da parte del giudice d'appello, che avrebbe valutato il tenore di vita e le capacità reddituali sulla base dei redditi prodotti negli anni successivi alla separazione ed i debiti preesistenti alla separazione di Tizio; nonché l'erronea attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie in presenza di un'intrapresa convivenza di fatto, in violazione dell'art. 112 c.p.c.

La Cassazione ha statuito che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente. In particolare, il giudice deve appurare le disponibilità patrimoniali dell'onerato a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2022, n. 22616) e l'espletamento di una consulenza tecnica. Inoltre, va rammentato che in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2018, n. 32871; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2023, n. 34728) e che il diritto all'assegno di mantenimento, in caso di crisi familiare, viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2023, n. 34728).

Alla luce dei principi enunciati, la Cassazione ha accolto il ricorso di Tizio, censurando la sentenza d'appello poiché, per quantificare l'assegno di mantenimento, ha preso come riferimento le spese medie mensili dei coniugi negli anni successivi alla separazione e non ha tenuto conto della convivenza dell'ex moglie con un nuovo partner.

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