Folgorato da un lampione: responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune
08 Ottobre 2024
Un ragazzino, impegnato in una partita a calcio con gli amici davanti alla scuola media, scavalcando una recinzione per recuperare il pallone, si appoggiava ad un lampione e moriva folgorato. A seguito del procedimento penale - che aveva riconosciuto la responsabilità per omicidio colposo in capo al rappresentante legale della ditta che si occupava della manutenzione degli impianti di illuminazione per il Comune, ma aveva assolto i membri del Comune imputati per il fatto – i congiunti del bambino citavano in giudizio civile il Comune per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda, mentre la Corte d'appello condannava il Comune al risarcimento danni ex art. 2051 c.c. Il Comune ricorreva in Cassazione, lamentando che il giudicato penale aveva già assolto irrevocabilmente i suoi organi per il fatto, pertanto non poteva e non doveva risponderne. La Suprema Corte ha precisato che il Comune era stato sì assolto per il fatto penalmente illecito, ma tale fatto è diverso dal fatto proprio in relazione alla custodia di un bene di proprietà comunale. Peraltro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è sufficiente - ed è anzi del tutto irrilevante - la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che - quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa - sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota. Quindi, la ha Cassazione ha confermato la sentenza resa in appello e la condanna di risarcimento danni in capo al Comune. |