Settembre 2024: aggio e cram down fiscale, revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, continuazione fallimentare

La Redazione
09 Ottobre 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di esperimento dell’azione di risoluzione dopo il fallimento, distribuzione ai soci delle riserve da conferimento appostate a forma libera e bancarotta fraudolenta, termine per la negazione della titolarità del rapporto in opposizione allo stato passivo, rilevabilità da parte del giudice penale dei vizi della sentenza di fallimento, aggio e cram down fiscale, fallimento del debitore in pendenza di procedimento per l’accertamento del credito, revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, continuazione fallimentare.

Esperimento dell'azione di risoluzione dopo il fallimento

Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2024, n. 23462

Il contraente in bonis non solo può proseguire l'azione di risoluzione dapprima intrapresa nei confronti del contraente asseritamente inadempiente successivamente fallito (cfr. Cass. 18 settembre 2013, n. 21388; Cass. 16 gennaio 2018, n. 826), ma può esperire l'azione di risoluzione pur successivamente alla dichiarazione di fallimento del contraente asseritamente inadempiente, allorché abbia (il contraente in bonis che si assuma adempiente) dichiarato antecedentemente al fallimento di controparte che intende valersi della clausola risolutiva espressa.

Distribuzione ai soci delle riserve da conferimento appostate a quota libera: bancarotta fraudolenta o condotta lecita?

Cass. pen, sez. I, 3 settembre 2024 (ud. 10 aprile 2024), n. 33365

Non vi è distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta in caso di distribuzione ai soci delle riserve da conferimento appostate a quota libera se dalla complessiva situazione economico-finanziaria della fallita non risulti la sussistenza, al momento della progressiva distribuzione delle riserve, di concreti indici di fraudolenza tali da dare sostanza a una prognosi postuma di concreta messa in pericolo, mediante tali operazioni, dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale alla salvaguardia della garanzia creditoria.

Il termine di decadenza ex art. 99, commi 6 e 7, l. fall. non opera per la negazione della titolarità del rapporto

Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2024, n. 24375

La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla – salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto –  con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nel giudizio ordinario, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. e nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l. fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.

Rilevabilità o meno da parte del giudice penale dei vizi della sentenza di fallimento

Cass. pen., sez. V, 12 settembre 2024 (ud. 20 giugno 2024), n. 34495

Nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. della l. fall., il presupposto formale che rileva (perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme) non va individuato nelle condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l'ammissione alle altre procedure concorsuali) di un'impresa ma consiste nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento: in altri termini, nella struttura dei reati di bancarotta la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale, e non per i fatti con essa accertati. Sicché, in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale ed essa vincola il giudice penale, purché esistente e non revocata.

Cram down fiscale: l'aggio non rientra tra i crediti dell'Agenzia delle Entrate

Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2024, n. 24527

Poiché la previsione dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 180 l. fall. ha carattere di norma eccezionale – ed è dunque insuscettibile di applicazione al di là dello spettro delle ragioni di credito propriamente di spettanza dell'Amministrazione finanziaria ovvero degli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie – essa non è applicabile al credito concernente gli oneri di riscossione, ossia il credito all'“aggio”, dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, non essendo questo qualificabile come credito dell'Amministrazione finanziaria.

Fallimento del debitore in pendenza di procedimento d'appello per l'accertamento del credito

Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2024, n. 24806

La pendenza di un procedimento di appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera mai il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del suo debitore nel rispetto dei termini fissati dalla legge. La domanda d'insinuazione è infatti, atto proprio del creditore, non avendo fondamento normativo lo spostamento dell'onere in capo al Curatore nel caso di pronuncia favorevole ottenuta dal creditore stesso in altra sede giudiziale e non definitiva.

Revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo e nuovo giudizio di merito

Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2024, n. 25417

Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, e, dunque, pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza e/o al contenuto del diritto sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.

Giudizio di bilanciamento delle circostanze e c.d. continuazione fallimentare

Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2024 (ud. 9 luglio 2024), n. 35878

In presenza ad una pluralità di fatti di bancarotta realizzata nell'ambito della stessa procedura concorsuale si realizza il cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., a nulla rilevando che si tratti di fattispecie disomogenee. Pertanto, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi anche l'art. 69 c.p., sicché nelle ipotesi in cui siano contestualmente riconosciute uno o più attenuanti, la stessa deve essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento previsto dall'art. 219 l. fall.

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