Ritenute di garanzia nel contratto d’appalto e liquidazione giudiziale
09 Ottobre 2024
Le ritenute a garanzia previste da un contratto di appalto si applicano alla liquidazione giudiziale per le fatture emesse a seguito dell'apertura della procedura concorsuale? Le ritenute già operate possono essere immediatamente chieste dal curatore? La ritenuta di garanzia è l'importo che viene trattenuto dal committente in fase di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). È pari ad una percentuale (0,5%) sul valore della commessa ed è determinata ad ogni SAL decurtandola dall'importo spettante all'appaltatore. L'importo trattenuto è posto a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta viene svincolata solo con la rata di saldo, corrisposta a fronte del prezzo pattuito per l'opera realizzata sulla base delle risultanze del conto finale. In altre parole, la ritenuta può essere svincolata dopo l'approvazione da parte dell'appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Dal quesito non è ben chiaro se l'appalto sia di natura pubblica o privata e se il Tribunale abbia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore. Se si tratta di appalto pubblico, occorre ricordare che il codice della crisi ha previsto una particolare norma e cioè l'art. 372 c.c.i.i. che detta una disciplina particolare che va raccordata al codice dei contratti pubblici. Non è nemmeno specificato, in caso diverso, quale sia stata la scelta del curatore ai sensi dell'art. 186 c.c.i.i. e cioè se questi sia o meno subentrato nel contratto. Non è dunque la semplice apertura della liquidazione giudiziale che conduce all'immediato svincolo delle ritenute a garanzia. A seconda della decisione dell'organo della procedura, le opzioni potrebbero essere differenti: si segnala solo che, in caso di mancato subentro del curatore, lo scioglimento del contratto di appalto ha efficacia ex nunc e dunque dovranno essere fatti salvi gli effetti contrattuali già prodotti e all'appaltatore (o al curatore se la liquidazione giudiziale fosse riferita all'appaltatore) spetterà il corrispettivo maturato per le opere eseguite, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni conseguenti al ritardo o al non corretto adempimento dell'appaltatore stesso. |