Agevolazione "prima casa" e riacquisto di un diritto reale di godimento

La Redazione
10 Ottobre 2024

L'ipotesi di acquisto di un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) su un immobile, sito in altro comune, entro un anno dalla vendita infraquinquennale di una prima casa, non rappresenta titolo idoneo ad evitare la decadenza dell'agevolazione “prima casa”.

Con Risposta n. 192/2024, l'Agenzia delle Entrate  chiarisce alcuni aspetti relativamente alla possibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione “prima casa”.

In particolare, l'istante richiede:

  • se può fruire nuovamente della suddetta agevolazione e del credito d'imposta per il riacquisto, entro un anno, del diritto di abitazione/usufrutto sul nuovo immobile, senza incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita;
  • se la parte residua del credito d'imposta, dopo l'acquisto del suddetto diritto, possa essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione dell'IRPEF dovuta.

 L'ADE spiega, allora, che il trasferimento dell'immobile acquistato fruendo dell'agevolazione ''prima casa'', prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito.

La perdita di tale beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda «all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». Rappresenta titolo idoneo, dunque, soltanto l'acquisto del diritto di piena proprietà dell'immobile e non anche l'acquisto del diritto di usufrutto o di abitazione sul medesimo.

Nel parere si ricorda anche la Suprema Corte che sul punto ha chiarito che: «A differenza della fattispecie relativa all'accesso al beneficio la norma non estende espressamente il suo ambito di applicazione anche agli acquisti di diritti reali di godimento sul bene, limitandosi a richiedere l'acquisto di un immobile da destinarsi ad abitazione principale».

È evidente, quindi, che, per il Fisco, l'acquisto di un diritto reale di godimento, come nel caso di specie, non integra la fattispecie giuridica prevista dal comma 4 della Nota II-bis art. 1 della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 di acquisto di altro immobile e non consente di evitare la decadenza dall'agevolazione fruita.

La decadenza implica anche il mancato riconoscimento del credito d'imposta, dal momento che il credito d'imposta in questione non spetta, tra l'altro, «se il contribuente è decaduto dall'agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito».

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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