Sinistro durante un corso di ginnastica dolce: profili di responsabilità extracontrattuale
10 Ottobre 2024
Il Tribunale esclude una responsabilità ex art. 2050 c.c. in quanto lo svolgimento di un corso di ginnastica dolce in palestra con l'utilizzo di palline da tennis non può configurarsi come attività di per sé pericolosa: «si tratta infatti di una attività ordinaria che, nemmeno considerando l'età avanzata dei partecipanti, rende realisticamente più probabile la verificazione di incidenti e sinistri, non avendo caratteristiche intrinseche di pericolosità (né per il luogo di svolgimento né per gli strumenti utilizzati) e non presentando passaggi di particolare difficoltà (si trattava di un semplice esercizio svolto da seduti e consistente nel passaggio della pallina da un partecipante all'altro a distanza ravvicinata) (cfr. ex multis Cass. 20790/2024)». Sussunta la responsabilità dedotta nella cornice normativa dell'art. 2043 c.c., con l’onere della prova esclusivamente in capo a parte attrice, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova di una effettiva responsabilità colposa dell'istruttrice convenuta. Nel caso di specie, il tipo di esercizio dato dall'istruttrice e lo strumento utilizzato «appaiono adeguati alla tipologia di corso - ginnastica dolce - e di partecipanti (persone anziane), non concretando negligenza la scelta di per sé di consentire l'utilizzo di una pallina da tennis da parte di soggetti ipovedenti, potendo l'istruttrice ragionevolmente attendersi che le partecipanti si sarebbero reciprocamente lanciate la pallina con forza assai moderata, attesa l'estrema e nota vicinanza -1-1,5 metri -». Inoltre «non vi è prova che ella conoscesse funditus le patologie di cui era affetta e la presenza di fattori di aggravamento del rischio in relazione agli esercizi di ginnastica; non vi è cioè prova che la convenuta sapesse che l'attrice, a causa del glaucoma o di altre patologie, fosse esposta al rischio di conseguenze più gravi in caso di urto accidentale agli occhi». |