Impresa sottoposta a procedura d’insolvenza transfrontaliera: questioni in merito alla conversione in amministrazione straordinaria

La Redazione
10 Ottobre 2024

Il tribunale di Bologna esamina una questione peculiare: nei confronti di un’impresa su cui pendono due procedure di insolvenza (una italiana, l’altra inglese) vene chiesta la conversione della liquidazione giudiziale in amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 81 e 84 d.lgs. n, 270/1999.

Il tribunale di Bologna – in una procedura “gemella” di quella di cui si è parlato al seguente LINK – è stato nuovamente chiamato a decidere della conversione exartt. 81 e 84 d.lgs. 270/1999 di una procedura di liquidazione giudiziale in amministrazione straordinaria promossa dai commissari straordinari di un'impresa del medesimo gruppo già in amministrazione straordinaria (procedura “madre”). Occorre, cioè, valutare, anche in questo caso, la sussistenza dei presupposti ex art. 81, comma 2, d.lgs. n. 270/1999 e, in particolare, quello di cui alla seconda parte del suddetto comma 2, ovvero che, in assenza di chances di recupero, sia «comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza dell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura».

Il caso di specie si caratterizza, tuttavia, per una peculiarità non presente nella sopra richiamata procedura “gemella”. I giudici si trovano infatti al cospetto di una impresa la cui titolarità del patrimonio intellettuale (dei marchi, con i correlati diritti al trasferimento e oneri di gestione e mantenimento del relativo portafoglio) appartiene non solo a una procedura di liquidazione giudiziale italiana ma anche a una procedura di insolvenza inglese (liquidation), essendo attribuita ad entrambe congiuntamente la gestione e lo sfruttamento dei diritti. Occorre menzionare che tra le due procedure sono in corso le trattative per la definizione di un Protocollo che consenta la cessione unitaria degli asset, comprendenti marchi e aziende.

Gli innegabili caratteri di unicità che caratterizzano la vicenda portano il tribunale a svolgere alcune interessanti considerazioni, partendo da un dato pacifico: «Anche se la prima procedura (quella italiana) potrebbe in astratto, ricorrendone i presupposti all'odierno vaglio di questo Tribunale, essere convertita in Amministrazione straordinaria, la seconda (quella inglese) non potrà ovviamente mai essere sottoposta a tale conversione in quanto non è governata dalle leggi domestiche».

Tale circostanza impedisce, evidentemente, che una eventuale conversione – che coinvolgerebbe solo la procedura italiana – possa consentire in modo compiuto di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura “madre”.

Al tribunale «Appare quindi solare che l'idoneità ad agevolare gli obiettivi della procedura “madre” di OMISSIS in Amministrazione straordinaria è data dalla mera sottoscrizione del Protocollo in materia di insolvenza transfrontaliera condiviso tra le “due anime” dell'impresa titolare degli intangible asset, piuttosto che dalla conversione di OMISSIS (UK) Limited in Liquidazione giudiziale in una procedura di Amministrazione straordinaria. Ne consegue che l'invocata conversione è, al contrario, del tutto irrilevante rispetto al risanamento di OMISSIS in Amministrazione straordinaria qualora il protocollo venga definito in tutti i suoi aspetti». Peraltro, «Le modifiche apportate al Protocollo al fine di prevedere la concessione in licenza dei marchi “OMISSIS” a un soggetto terzo per un arco di tempo variabile fra i cinque e i dieci anni, risultano oggi incompatibili con i tempi imposti ad una procedura di Amministrazione straordinaria» che a mente dell'art. 27 del d.lgs. n. 270/1999, deve operare entro scadenze precise.

Se, allora, la “conversione” può essere definita, sul piano empirico, «come la trasformazione di una fattispecie in un'altra per raggiungere un effetto diverso e speciale che non è consentito da quella originaria, secondo gli insegnamenti della dottrina» può affermarsi che «Nulla di tutto ciò riguarda, per quanto rilevato, il caso di specie».

Tali considerazioni vengono considerate di natura prevalente e del tutto assorbente nella questione che occupa il tribunale, tanto da rendere irrilevanti le ulteriori osservazioni dei commissari per le quali si rimanda al provvedimento.

Il tribunale, pertanto, rigetta il ricorso per la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione giudiziale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.