Onere della prova e malattia professionale non tabellata: i poteri istruttori d’ufficio sopperiscono alla non operatività della presunzione eziologica della stessa?

Teresa Zappia
11 Ottobre 2024

Se la malattia professionale non è tabellata grava sul lavoratore fornire la prova del nesso eziologico, non potendo il giudice del lavoro sostituirsi al ricorrente in assenza di una semiplena probatio e di una richiesta di intervento da parte dell'interessato.

Quali oneri probatori gravano sul lavoratore se la malattia professionale lamentata non è inclusa nella tabella allegata al d.lgs. n. 38/2000? Entro quali limiti il giudice del lavoro può non esercitare d'ufficio i poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c.?

In generale, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, l'onere probatorio che grava sul lavoratore-ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124/1965 e poi al d.lgs. n. 38/2000.

Solo in tale ipotesi è sufficiente che il dipendente dimostri di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, perché il nesso eziologico sia presunto ex lege, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella. Diversamente, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal lavoratore secondo i criteri ordinari.

Con riferimento ai poteri istruttori del giudice nel rito del lavoro, ove si verta in situazione di semiplena probatio, l'organo giudicante ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.

Tuttavia, la scelta di non procedervi deve essere motivata solo laddove risulti che la parte interessata (i.e. il lavoratore) lo abbia al riguardo sollecitato ad integrare la lacuna istruttoria. Inoltre, si rammenta, tali poteri istruttori officiosi non potrebbero sopperire alle carenze probatorie del ricorrente, non potendo il giudice essere posto in funzione sostitutiva degli oneri probatori gravanti sulle parti. Il dipendente, pertanto, dovrebbe allegare gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria ex art. 421 c.p.c., allegando, altresì, di avere fatto richiesta di tale intervento in giudizio.

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