Revisione degli accordi sul mantenimento dei figli raggiunti in sede di negoziazione assistita

14 Ottobre 2024

Gli accordi assunti dalle parti in sede di negoziazione assistita sono suscettibili di modifica, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza dei medesimi presupposti previsti per il caso di revisione dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione o di divorzio.

Massima

In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv., con modif., dalla l. n. 162/2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione.

Il caso

Tizio e Caia proponevano separati ricorsi ex art. 9, l. n. 898/1970 davanti al Tribunale chiedendo entrambi che venissero modificate le condizioni di divorzio concordate in sede di negoziazione assistita.

I procedimenti venivano riuniti e, nel corso degli stessi, entrambe le parti chiedevano l'adozione di provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c., proponendo anche istanze urgenti in ordine alle visite e alle frequentazioni delle minori da parte del padre.

Il Tribunale, in parziale riforma delle condizioni di scioglimento del matrimonio, disponeva una diversa regolamentazione della frequentazione dei genitori con le figlie minori; ammoniva Caia ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c.; respingeva le ulteriori domande. Disponeva, inoltre, che il servizio sociale competente prendesse in carico il nucleo familiare per un periodo di due anni, al fine di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità, anche prevedendo un supporto di natura psicologica alle figlie minori. Compensava le spese di lite tra le parti.

Caia proponeva reclamo avverso tale provvedimento formulando vari motivi di impugnazione.  Tizio si costituiva in secondo grado chiedendo il rigetto di tutti i motivi di gravame.

La Corte di Appello rigettava integralmente il reclamo proposto da Caia.

Avverso tale pronuncia, Caia proponeva ricorso per Cassazione.

La questione

La questione esaminata dalla Corte di Cassazione afferisce alla possibilità del Giudice di modificare le condizioni relative al mantenimento dei figli stabilite dagli ex coniugi in sede di negoziazione assistita.

Le soluzioni giuridiche

L'art. 337-quinquies c.c. dispone che «I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo».

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, l'accoglimento della richiesta di revisione del contributo al mantenimento dei figli, stabilito in sede giudiziale, in ragione del mutamento delle condizioni economiche dei genitori, presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle menzionate condizioni, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, adeguando l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18608; Cass. civ. , sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 214).

Ciò in quanto i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice, in sede di revisione, non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. Cass. civ. , sez. I, 6 marzo 2023, n. 6639; Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2020, n. 283).

Nella pronuncia in commento, la S.C. ha chiarito che tali principi operano anche nel caso in cui la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sia stato concordato in sede di negoziazione assistita, atteso che tali accordi sono ex lege equiparati ai corrispondenti provvedimenti adottati in sede giurisdizionale con conseguente applicazione del disposto dell'art. 337-quinquies c.c.

Pertanto, la modifica degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita in ordine alla misura del contributo per il mantenimento dei figli è consentita solo in presenza di sopravvenienze rilevanti a mutare il pregresso assetto patrimoniale.

Osservazioni

Il legislatore ha favorito il ricorso a modi di risoluzione delle controversie alternativi a quello giudiziale, valorizzando l'autonomia negoziale dei privati in una materia come quella della crisi familiare tradizionalmente sottratta alla disponibilità delle parti, e ha introdotto con il d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in l. n. 162/2014, lo strumento della negoziazione assistita da avvocati, dedicando all'art. 6 una particolare disciplina in materia di separazione e divorzio (applicabile, per espressa previsione normativa, anche alle unioni civili).

In questa materia, la negoziazione è solo facoltativa e può essere utilizzata dai coniugi come utile strumento per raggiungere una soluzione consensuale in un settore del diritto dominato da situazioni giuridiche tradizionalmente sottratte all'autonomia privata, rientranti nella sfera dell'indisponibilità a tutela del coniuge economicamente più debole e dei figli minori o maggiorenni ma portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

L'equilibrio tra autonomia privata e tutela delle situazioni soggettive meritevoli di protezione è garantito dalla previsione dell'intervento del Procuratore della Repubblica, al quale deve essere trasmesso l'accordo e che dovrà - a seconda che vi siano o meno figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave) - rilasciare un'autorizzazione o un nulla osta.

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione (redatto in forma scritta) produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014), con la precisazione che l'avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile competente copia, autenticata dall'accordo, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 d.l. n. 132/2014.

La l. n. 206/2021 ha, poi, ampliato l'ambito di applicazione della negoziazione familiare con l'estenderne la disponibilità:

  • agli accordi relativi alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
  • alle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate;
  • alla quantificazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
  • ed alla quantificazione e modificazione del diritto agli alimenti tra i soggetti di cui all'art. 433 c.c.

Da ultimo, il d.lgs. n. 149/2022, ha operato modifiche su due piani, l'uno di diritto sostanziale e l'altro di natura prettamente procedurale.

Sul piano sostanziale, la riforma ha precisato che le parti possono stabilire tra loro la corresponsione di un assegno in unica soluzione (la così detta “una tantum”) ed ha precisato che gli eventuali patti di trasferimento immobiliare contenuti negli accordi hanno effetti obbligatori.

Sotto il profilo procedurale, la riforma ha chiarito che la trasmissione dell'accordo al P.M., per il suo nulla osta, va effettuata in forma telematica e uguale modalità deve essere utilizzata per la comunicazione del nulla osta agli avvocati di tutte le parti.

Il legislatore ha poi previsto che i difensori devono trasmettere senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o simile modalità l'accordo munito di nulla osta o di autorizzazione al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Riferimenti

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