Deposito telematico e principio di non dispersione della prova

La Redazione
14 Ottobre 2024

Un documento depositato telematicamente in primo grado confluisce nel fascicolo telematico del giudice e non deve essere ridepositato in appello.

L'ASL di Salerno si opponeva ad un decreto ingiuntivo richiesto da una struttura privata, la quale aveva stipulato un accordo con l'azienda sanitaria per l'erogazione di alcuni servizi che non erano stati pagati. Il Tribunale, sulla base del contratto tra i due enti, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello invece, adita dall'ASL, riformando completamente la sentenza, revocava il decreto ingiuntivo asserendo di non poter ritenere sussistente il contratto tra le due strutture, poiché tale accordo non avrebbe dovuto essere valutato dal Giudice di prime cure, il quale aveva errato nel sollecitare le parti al relativo deposito, violando così i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, non essendo stato ridepositato in sede di appello dalla struttura privata, non poteva ritenersi depositato. La struttura privata proponeva ricorso, sostenendo che di non avere alcun onere di depositare il contratto nuovamente in appello in quanto faceva parte del fascicolo telematico di primo grado, che viene d'ufficio acquisito dalla Corte di secondo grado.

La Corte ha accolto il ricorso, poiché la ricorrente ha documentato di aver depositato telematicamente il contratto in prime cure, come reso evidente dalla schermata Polisweb prodotta con attestazione di conformità e che, pertanto, la stessa parte non aveva alcun onere di depositare nuovamente il contratto in appello. Infatti, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2023, n. 4835).

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