La notifica per posta è regolare se il numero civico non coincide con quello indicato nell’indirizzo?
15 Ottobre 2024
Massima Nel caso di notifica postale in temporanea assenza del destinatario, con immissione dell'avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo e spedizione al destinatario, nello stesso giorno, comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale ex art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, ai fini della corretta attestazione dell'agente postale dimostrante la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico, vale a dire l'esistenza di una cassetta nominativa, non rileva che la cassetta postale si trovasse in un civico (n. 15 nella fattispecie) diverso da quello indicato nell'indirizzo della notifica (n. 11 nella fattispecie). Infatti, i due civici facevano parte della medesima palazzina, dove i civici n. 11 e n. 13 identificavano i passi carrabili e il civico n. 15 l'accesso pedonale, per cui non era ravvisabile alcuna nullità della notifica. Il caso La Corte di cassazione ritiene corretta – ai fini della regolarità della notifica - la condotta dell’agente postale che, nonostante l’indirizzo del piego da notificare indicasse il civico n. 11 (che identificava unitamente al civico n. 13 unicamente i passi carrabili dello stabile e dove non erano presenti posti di recapito), ha individuato, sempre nell’ambito dello stesso stabile, il civico n. 15 dove ha rinvenuto la cassetta, accessibile al portalettere, riconducibile al destinatario dell’atto e dove ha inserito gli avvisi previsti dalla legge per la notifica a persone temporaneamente assenti, in mancanza di altre persone abilitate. A fronte di tale modalità di esecuzione della notifica, se si fosse voluto contestare la riferibilità della cassetta postale al destinatario dell’atto da notificare avrebbe dovuta essere quindi proposta – il che non è avvenuto – la querela di falso. La questione Il ricorrente aveva denunciato alla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 156, 160 c.p.c. e degli artt. 7 e 8 della l. n. 890/1982, ritenendo che la fattispecie in esame non rientrasse nei casi in cui avrebbe dovuto proporre querela di falso in quanto, siccome al civico n. 11 non esisteva alcuna abitazione ma un cancello che conduceva alla porta carraia, non munita di alcuna cassetta postale, si verteva in un caso di inesistenza dell'atto di notifica. All'agente postale, una volta che non rinveniva il destinatario, non era dato porre l'avviso in una cassetta riposta in un civico diverso, dovendosi invece annotare – sempre secondo la prospettazione del ricorrente - che l'indirizzo non era sufficiente o/e che al civico indicato il soggetto non era reperibile. Le soluzioni giuridiche Va osservato come la Corte di Legittimità esprima in motivazione, a corredo delle ragioni che l'hanno condotta a rigettare il ricorso, un'importante considerazione generale secondo la quale la notificazione è un procedimento finalizzato alla conoscenza legale di un atto al suo destinatario. Si tratta di un'attività procedimentale, tipica e formale, completata la quale se ne presume la conoscenza nonostante la prova contraria. Quanto all'esecuzione di tale procedimento, il Collegio ricorda anche come, nel compimento delle operazioni necessarie a garantire la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, tutti i soggetti abilitati devono effettuare ogni adempimento necessario per determinare la conoscenza giuridica dell'atto. Peraltro, si ricorda ancora in motivazione che ogni disposizione relativa alla procedura di notificazione va sempre interpretata alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo, scrive la Corte «non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.p.c. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e sull'agente postale ex artt. 7 e 8 della l. n. 890/1982». L'eccezione del ricorrente, posta a base del motivo di gravame, si fondava sull'erroneità – per violazione delle disposizioni in tema di notifiche a mezzo posta, nel caso di assenza temporanea del destinatario seguita dalla c.d. «compiuta giacenza» ai fini del perfezionamento della notifica – dell'attestazione dell'agente postale che riferiva della presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico, cioè una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire gli avvisi, ad un civico differente da quello indicato nell'indirizzo ove consegnare il plico, per quanto posto nella medesima palazzina. Poiché l'agente postale doveva dirigersi unicamente verso l'indirizzo indicato, il perfezionamento della procedura di notifica all'altro civico, dove era rinvenuta la cassetta, era da ritenersi invalida. Osservazioni La disciplina delle notifiche muove dall'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi del notificante e del destinatario. Tale delicato equilibrio si traduce nella necessità di garantire, ove possibile, l'effettiva conoscenza dell'atto, ma di porre - al contempo - il notificante al riparo da decadenze processuali, qualora tale risultato non possa essere raggiunto per circostanze obiettive o per fatto del destinatario. La disposizione che principalmente qui viene in rilievo è l'art. 8 , comma 4, l. n. 890/1982 secondo il quale «del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente». Va ricordato, come ha precisato la sentenza impugnata che la Corte di cassazione qui conferma rigettando il ricorso, che il D.M. n. 13700/2001 prescrive, all'art. 45, che la cassetta postale debba recare l'indicazione, ben visibile, del nome dell'intestatario che ne fa uso. Nel dettaglio, l'art. 45 in argomento prevede che «per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere» e precisa anche come «le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso». Con riferimento alla loro ubicazione, il seguente art. 46 prescrive anche la collocazione delle cassette al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. E' evidente che tali previsioni garantiscono non solo il notificante, agevolando le operazioni di ricerca del luogo ove depositare gli atti da parte di chi provvede alle operazioni di esecuzione della notifica, ma anche il notificatario, il quale legittimamente potrà verificare la correttezza della notifica solo a seguito del completamento di ogni operazione prescritta. In questo contesto si colloca l'art. 3 l. n. 890/1982 il quale prevede espressamente che l'Ufficiale giudiziario, compilata la relata di notifica, «… presenta all'Ufficio postale copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca». Si osservi come incipit del procedimento notificatorio a mezzo posta sia rappresentato dalla completa indicazione, sulla busta, dell'indirizzo (del domicilio o della residenza o della dimora), convenzionalmente comprensivo dell'indicazione della città, della via e del numero civico, nonché di ogni ulteriore elemento che possa consentire una più agevole ricerca del destinatario. Sembra evidente allora che la mancata o errata indicazione di uno soltanto dei suddetti elementi non possa essere ritenuta fatto irrilevante, essendo, invece, potenzialmente idonea a compromettere, già in nuce, il principio-valore dell'effettiva conoscenza dell'atto, indipendentemente dal pedissequo rispetto degli adempimenti imposti dall'art. 8 l. n. 890/1982. L'erroneità, infatti, o la mancanza di uno dei dati identificativi dell'indirizzo potrà determinare l'invalidità della notificazione effettuata per mezzo dell'ufficio postale: nondimeno, ciò potrà avvenire ove essa riveli una possibile incidenza concreta sull'attuazione del principio di effettiva conoscibilità dell'atto a cura del suo destinatario. Nel presente caso, tale conoscibilità risulta però concretamente garantita – e forse anche nella sua misura massima, a ben vedere – dal momento che il notificatore non solo ha seguito la procedura, ma ne ha anche integrato l'esecuzione con riguardo alla consegna dell'atto, che ha attestato essere avvenuta proprio con immissione in cassetta dove ha rinvenuto la cassetta stessa nella disponibilità del notificatario, anche in difformità dalle indicazioni fornite dal notificante. Senza che ne sia stata espressamente richiamata la previsione, non mi pare che il caso in argomento sia dissimile dalla fattispecie disciplinata ancora dal richiamato D.M. n. 13700/2001, il cui art 47 disciplina il caso degli edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa, ai quali può probabilmente equipararsi la fattispecie di cui al caso che ci occupa (più civici indicanti passi carrabili, un civico unico indicante un accesso pedonale alla palazzina). Secondo tale previsione del decreto Ministeriale «negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso». La concentrazione di tali cassette ha qui la funzione di consentire all'esecutore della notifica di dirigersi verso un unico punto di consegna degli atti, con ciò superando ogni questione che potrebbe porsi in relazione alla esistenza di più civici, avendo l'esecutore della notifica, come meta, la cassetta postale indipendentemente dalle indicazioni dei civici espressa dall'indirizzo di notifica. Sotto questo profilo, la pronuncia impugnata adotta una interpretazione del sistema normativo improntata a garantire, coerentemente con le previsioni legislative e regolamentari, l'efficacia di comportamenti attivi da parte degli operatori del servizio notifiche, caratterizzati dalla pragmatica lettura delle situazioni di fatto alla luce del vero obiettivo, che rimane la garanzia della conoscibilità degli atti da notificare per essere gli stessi resi disponibili ove questi realmente si trovi. |