Istanza congiunta per il rinvio della prima udienza di comparizione e trattazione

Lorenzo Balestra
16 Ottobre 2024

Dopo l'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e prima dello scadere dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., le parti possono richiedere, di comune accordo, un rinvio della prima udienza di comparizione e trattazione di cui all’art. 183 c.p.c.?

Come si è verificato e si verifica nella prassi giurisprudenziale di merito, è frequente, pur in assenza di specifiche norme al riguardo, la richiesta e la concessione di “meri rinvii”, aventi spesso lo scopo di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia senza scomodare il più complesso istituto della sospensione del giudizio su istanza delle parti.

La situazione e le esigenze in seno al giudizio civile non sono mutate a seguito della entrata in vigore della riforma del processo civile, la quale ha chiaramente accentuato quelli che erano già i principi del processo civile e cioè un sistema ispirato al principio dispositivo, teso a favorire la definizione amichevole dei processi civili o a prevenirne l'instaurazione e che prevede la sospensione del processo su istanza di tutte le parti, restando garantito il principio del contraddittorio e un ordinato svolgimento del giudizio con il graduale maturare delle preclusioni. 

Sulla base di questi principi anche nel nuovo processo civile, come introdotto dalla riforma Cartabia, si deve ritenere ammissibile la richiesta di un rinvio dopo l'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e prima del maturare dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

In tal senso, si esprime anche una recente giurisprudenza di merito ove si afferma, in motivazione, che «... le parti, dopo l'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e prima del maturare dei termini per il deposito delle memorie integrative (art. 171-ter c.p.c.), chiedono concordemente, con istanza congiunta depositata in telematico, un lungo rinvio della prima udienza di comparizione e trattazione a data non anteriore al mese di novembre 2024 e “con salvezza dei termini ex art. 171-ter c.p.c.”; in sostanza, i difensori chiedono, col rinvio dell'udienza, anche un differimento dei termini a ritroso previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; l'istanza è motivata dalla pendenza delle trattative: entrambe le parti ritengono possibile se non probabile un accordo, raggiunto il quale, nell'arco temporale, grosso modo, di un semestre, la causa troverebbe una soluzione amichevole rendendo inutile il deposito delle memorie integrative; non si ravvisano ostacoli all'accoglimento dell'istanza congiunta, in un sistema ispirato al principio dispositivo, orientato a favorire il più possibile la definizione amichevole dei processi civili (v. ad es. gli artt. 185 e 185-bis c.p.c.) o a prevenirne l'instaurazione [v. la disciplina della mediazione, anche demandata, e della negoziazione assistita] e che consente la sospensione del processo su istanza di tutte le parti (art. 296 c.p.c.), mentre rimangono garantiti il contraddittorio e la parità delle armi, così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio ed il graduale maturare delle preclusioni» (Trib. Bologna, sez. II, 8 marzo 2024, ord.).

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