Contratto a tempo determinato: in caso di proroga è previsto il cumulo dei periodi di lavoro svolti in esecuzione del contratto di somministrazione?
16 Ottobre 2024
Contratto a termine stipulato presso l'utilizzatore successivamente ad una somministrazione a tempo determinato: in caso di proroga del contratto a termine, ai fini del calcolo del termine massimo per l'acausalità (12 mesi), deve tenersi conto anche del periodo di tempo durante il quale il lavoratore era stato impiegato in forza del contratto commerciale? In base a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, il periodo di durata massima di 24 mesi, anche in caso di successione di contratti a termine, viene calcolato tenendo altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Il quarto comma del medesimo articolo prevede che in caso di proroga la specificazione della causale giustificante il ricorso al contratto a termine è necessaria se la durata del rapporto eccede complessivamente i 12 mesi. In tale ultima ipotesi, come testualmente evincibile dalle disposizioni richiamate, non è possibile il cumulo del periodo di lavoro somministrato con quello di lavoro a termine, costituendo il comma 2 dell'art. 19 una regola speciale (di cumulo di periodi eterogenei per la natura dei rapporti considerati) ai soli fini del limite dei 24 mesi, da rispettare anche in caso di più rapporti precari con lo stesso datore. |