Concordato preventivo: il professionista che ha assistito la debitrice è in conflitto d'interessi ai fini del voto?
16 Ottobre 2024
La debitrice, con memoria ex art. 107, comma 4, c.c.i.i., contestava l'elenco dei creditori legittimati al voto depositato dal commissario giudiziale ex art. 107, comma 3, c.c.i.i. In particolare, la debitrice contestava la mancata inclusione, tra i legittimati al voto, dei professionisti che l'avevano assistita nella procedura concorsuale. Tale mancata inclusione veniva giustificata dal commissario giudiziale sul rilievo che la manifestazione di voto dei predetti creditori – prestando questi attività nell'interesse della debitrice – non poteva dirsi del tutto scevra, almeno in astratto, da condizionamenti derivanti dal ruolo ricoperto nella medesima procedura concordataria, parendo configurabile una situazione di conflitto d'interessi ex art. 109, comma 6, c.c.i.i. Il tribunale, di diverso avviso, non ha ravvisato in capo ai professionisti alcun interesse incompatibile con quello comune a tutti i creditori, atteso che: «dal rapporto professionale che lega i predetti creditori alla società proponente non deriva alcuno specifico interesse ad un vantaggio particolare (inteso quale incremento di utilità o evitamento di un sacrificio patrimoniale che si ricolleghi all'esito del concordato) non condiviso dagli altri creditori, essendo l'ammontare del compenso stabilito in misura fissa ed in modo indipendente dall'esito della procedura e non potendo assumere rilievo, a questi fini, una presunta rifluenza dell'esito della votazione sul prestigio professionale dei predetti creditori, sia perché la mancata approvazione del concordato non costituisce indice della perizia dei professionisti che hanno assistito la debitrice, sia perché, ai fini della valutazione del conflitto di interesse, non rilevato interessi di mero fatto, quale sarebbe quello da ultimo segnalato, che non si traducano in utilità dirette giuridicamente apprezzabili». |