Mobilità verticale e CCNL Metalmeccanici 2008: il diritto all’inquadramento nel livello superiore, decorso un determinato periodo di tempo, non è sempre automatico
23 Ottobre 2024
Massima L'art. 1, paragrafo II, lett. c) della parte IV del CCNL Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008, recante la disciplina del “Passaggio dalla 2^ alla 3^ categoria” deve essere interpretato nel senso che l'assegnazione alla terza categoria avviene previo accertamento della capacità del lavoratore, concretamente dimostrata, di svolgere funzioni di livello superiore e che l'accertamento di tale capacità è da compiere attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livello superiore, una volta decorsi 18 mesi nell'espletamento delle mansioni proprie della seconda categoria. Il caso La questione oggetto di scrutinio riguardava un lavoratore che aveva convenuto in giudizio la parte datoriale, chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive pari alla differenza tra il terzo ed il secondo livello di inquadramento di cui al CCNL Industria Metalmeccanica del 20 gennaio 2008, asseritamente acquisito in via automatica dopo un periodo di permanenza di 18 mesi nella categoria inferiore. Il CCNL Metalmeccanici Industria sottoscritto in data 20.1.2008 disciplinava i passaggi di categoria (impropriamente definiti tali, trattandosi in realtà di passaggi di livello nell'ambito della medesima categoria legale) prevedendo, per il passaggio dalla seconda alla terza categoria, una serie di ipotesi, alcune automatiche, ovverossia legate al mero decorso del tempo (di permanenza nella categoria inferiore), ed altre, come quella oggetto di causa, dal contenuto più articolato, in quanto slegate dal mero decorso del tempo. In particolare, l'art. 1, paragrafo II, lett. c) della parte IV del CCNL Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008, prevedeva testualmente che “per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3a categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 18 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità”. Il lavoratore agiva in giudizio richiedendo accertarsi il suo diritto all'inquadramento nella terza categoria, decorso il termine di 18 mesi di permanenza nella seconda categoria, ritenendo che il mero decorso del tempo nel livello inferiore gli attribuisse il diritto alla promozione automatica. Tale opzione interpretativa veniva avallata dai Giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, secondo cui la disposizione contrattuale era da interpretarsi nel senso di attribuire al lavoratore il diritto alla promozione automatica nella terza categoria, una volta superato il periodo di 18 mesi di inquadramento nella seconda categoria. Avverso la sentenza della corte di appello proponeva ricorso la società, deducendo, in via preliminare, la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1, lett. c, Titolo II, sez. IV, del CCNL Metalmeccanici Industria sottoscritto in data 20 gennaio 2008, nonché la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. La questione La disposizione del CCNL relativa al passaggio dalla seconda alla terza categoria non prevede un passaggio automatico ma richiede un accertamento delle capacità del lavoratore La questione sottoposta alla Suprema Corte riguarda l'interpretazione della disposizione pattizia riguardante un'ipotesi di mobilità verticale contemplata dal CCNL Metalmeccanici, per il passaggio dalla seconda alla terza categoria. Il CCNL Metalmeccanici Industria sottoscritto in data 20 gennaio 2008 disciplinava una serie di ipotesi di passaggio alla categoria superiore, e segnatamente dalla seconda alla terza categoria, di cui alcune legate alla mera permanenza, per un determinato periodo di tempo, nella categoria inferiore ed altre, come quella sottoposta al vaglio della Corte, viceversa legata alla sussistenza di determinati requisiti, ivi specificati, aggiuntivi rispetto al mero decorso del tempo di permanenza nella categoria inferiore. In particolare, la disposizione contrattuale esaminata dalla Corte prevedeva che il passaggio dei lavoratori dalla seconda alla terza categoria potesse avvenire, previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore e che tale capacità dovesse essere accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livello superiore, trascorsi 18 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità. Il nodo da sciogliere, quindi, riguardava l'interpretazione del disposto contrattuale, ed in particolare se il passaggio dalla seconda alla terza categoria potesse avvenire in maniera automatica, decorso un periodo di 18 mesi di permanenza nel livello inferiore, come ritenuto dai giudici di merito, ovvero se il diritto al passaggio fosse legato alla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla norma contrattuale. Le soluzioni giuridiche Esclusione dell'automatismo La Suprema Corte ha accolto il ricorso, per l'effetto cassando con rinvio la sentenza della corte di merito, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la società aveva denunziato la violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360 co. 1 n. 3) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, lett. c, Titolo II, sez. IV, del CCNL Metalmeccanici Industria sottoscritto in data 20 gennaio 2008, nonché gli artt. 1362 e ss. c.c. Preliminarmente, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile, nella sua formulazione, il motivo di ricorso, evidenziando come l'interpretazione diretta della Corte, per la parificazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n. 35607/2023). In tale prospettiva, la Suprema Corte ha evidenziato come l'interpretazione fornita dalla Corte di merito in ordine all'automaticità del passaggio dalla seconda alla terza categoria, fosse contraria innanzitutto al principale canone ermeneutico legale di cui all'art. 1362, co. 1, c.c., riguardante l'interpretazione letterale della norma. Sotto tale profilo, evidenzia la Corte, la norma contrattuale è chiara nel subordinare il passaggio di categoria ad un preciso e previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore; circostanza che evidentemente esclude ex se qualsivoglia automatismo nel passaggio alla categoria superiore. Tale accertamento, secondo la Corte, deve avvenire, secondo quanto previsto dalla disposizione contrattuale, attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livello superiore, da svolgersi trascorsi 18 mesi nell'espletamento delle mansioni proprie della seconda categoria, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità; sempre il tenore logico/sintattico della norma porta a ritenere che il periodo di 18 mesi di svolgimento delle mansioni proprie della categoria inferiore non comporti automaticamente l'acquisizione delle necessarie capacità per svolgere le mansioni proprie della categoria superiore, come confermato dalla locuzione “di regola”, restando comunque necessaria la “sperimentazione” nello svolgimento di mansioni superiori per un mese, espressamente prevista dalla norma contrattuale. Il periodo di 18 mesi “nell'espletamento delle mansioni appartenenti alla professione”, pertanto, non si riferisce allo svolgimento delle mansioni appartenenti alla categoria superiore, come ritenuto dalla Corte di merito, poiché in tal caso opererebbe la disciplina legale di cui all'art. 2103 c.c. Evidenziato, quindi, come la mera interpretazione letterale della disposizione pattizia porti ad escludere qualsivoglia automatismo nel passaggio alla categoria superiore, la Corte evidenzia come ai medesimi esiti interpretativi si perviene utilizzando l'ulteriore criterio legale di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà dei contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia contesa (Cass. 30664 del 25.11.2019). Sotto tale profilo, la Corte correttamente evidenzia che mentre in altre ipotesi di mobilità verticale previste dal medesimo CCNL, il mero decorso di determinati periodi di tempo di svolgimento delle mansioni di attuale inquadramento sia di regola sufficiente, talvolta a livello presuntivo, a radicare il diritto al superiore inquadramento, la disposizione oggetto di scrutinio, viceversa, al pari di altre in materia di mobilità verticale disciplinate dal medesimo CCNL prevede, oltre all'elemento temporale, anche uno specifico accertamento della idoneità a svolgere le mansioni proprie del livello superiore, attraverso la sperimentazione di un mese nello svolgimento dei relativi compiti. Circostanza che comprova come le parti contrattuali abbiano disciplinato autonome ipotesi di passaggio al livello superiore, diversificate quanto ai relativi presupposti. Da ultimo, sempre utilizzando il canone interpretativo di cui all'art. 1363 c.c., la Corte evidenzia come da un lato lo stesso CCNL, nelle premesse al paragrafo relativo ai passaggi di categoria, espressamente prevede che il sistema di mobilità verticale ivi disciplinato “non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata” e, dall'altro, che la norma transitoria in calce al medesimo paragrafo espressamente prevede che “eventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a categorie superiori continueranno ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi”; disposizione che ulteriormente comprova come debba escludersi, nella fattispecie, qualsivoglia automatismo legato al mero decorso del tempo ai fini dell'acquisizione del livello superiore di inquadramento. Osservazioni L'interpretazione della disposizione relativa al passaggio dalla seconda alla terza categoria contenuta nel CCNL Metalmeccanici 2008 offerta dalla Suprema Corte appare corretta, in quanto aderente al dato letterale della disposizione e coerente con l'impostazione complessiva del CCNL sul tema, che prevede analoghe disposizioni anche con riferimento a passaggi che riguardano categorie diverse. Risulta infatti evidente come l'automatismo nel passaggio alla categoria superiore ritenuto sussistente dalla corte di merito per il mero decorso di un determinato periodo di tempo di permanenza nel livello inferiore urti con il tenore letterale della disposizione, che viceversa individua detto periodo di tempo (18 mesi) quale mero presupposto per avviare la sperimentazione del lavoratore allo svolgimento di compiti di livello superiore per un periodo di almeno un mese, a sua volta necessaria al fine di accertare la capacità dello stesso allo svolgimento di funzioni di livello superiore. Diversamente opinando, la norma parrebbe irrazionale (in quanto peggiorativa per il lavoratore), nella misura in cui andrebbe a dilatare il periodo di tempo di sei mesi di svolgimento di mansioni superiori, previsto dall'art. 2103 c.c., per il diritto al conseguimento del superiore inquadramento. L'approdo interpretativo cui è giunta la Suprema Corte è da condividere anche ove la norma sia interpretata in maniera sistematica, con riferimento ad altre disposizioni pattizie che regolano la mobilità verticale nel medesimo contratto collettivo, alcune delle quali, a differenza di quella oggetto di interpretazione, sono basate su un meccanismo automatico di acquisizione del livello superiore, ancorato al mero decorso del tempo; circostanza che conferma come le parti sociali abbiano voluto dettare discipline differenti per l'acquisizione del livello superiore, alcune automatiche al mero decorso del tempo ed altre, legate a percorsi di sperimentazione mirati a valutare l'adeguatezza del lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori. A riguardo, va specificato che i percorsi di “sperimentazione” prodromici all'attribuzione dell'inquadramento superiore paiono oggi superati, posto che la contrattazione collettiva relativa al settore metalmeccanico successiva al CCNL del 2008 ha preferito utilizzare, in tema di mobilità verticale, meccanismi automatici legati al mero decorso di un determinato periodo di permanenza nel livello inferiore. Il CCNL Metalmeccanici Industria sottoscritto in data 5 febbraio 2021, infatti, oltre a riformare radicalmente il sistema inquadramentale, riducendo da dieci a nove i livelli di inquadramento e ricomprendendoli in quattro campi di responsabilità di ruolo, ha previsto, con riferimento sia agli impiegati che agli operai, un sistema di mobilità verticale sostanzialmente automatico, in quanto ancorato unicamente al mero decorso del tempo di inquadramento nella categoria inferiore. Riferimenti bibliografici M.G. Garofalo, M Roccella (a cura di), Commentario al contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici 20 gennaio 2008, Bari, 2010, pp. 635- 654; A. Maresca, Il nuovo sistema di classificazione: valori ispiratori e tecniche applicative, in T. Treu (a cura di), Commentario al Contratto collettivo dei metalmeccanici, Torino, 2022. |