Opposizione a decreto ingiuntivo: si possono proporre domande nuove rispetto a quella presentata in sede monitoria?

La Redazione
21 Ottobre 2024

Le Sezioni Unite rispondono ad una questione di particolare rilevanza: nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre domande nuove rispetto a quelle presentate in sede monitoria?

GRUPPO RO.RI. Srl otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Viterbo e della Regione Lazio per il pagamento di un importo quale corrispettivo di prestazioni sanitarie. Entrambe le ingiunte si opponevano; insorgevano quindi due cause, nelle cui comparse di costituzione e risposta, in subordine al rigetto dell'opposizione, GRUPPO RO.RI. chiedeva - qualificandola domanda riconvenzionale - di accertare che le controparti dovevano tenerla indenne ai sensi dell'art. 1337 c.c. (con conseguente condanna al risarcimento danni); e, in via ulteriormente subordinata, di accertare che le controparti dovevano ex art. 2041 c.c. tenerla indenne dal loro ingiustificato arricchimento (con conseguente condanna al risarcimento danni). Il Tribunale accoglieva entrambe le opposizioni. GRUPPO RO.RI. le appellava entrambe, ma la Corte d'appello rigettava i gravami. In particolare, a proposito delle domande subordinate la Corte affermava - peraltro poi respingendole anche in merito - che tali domande erano state presentate «in modo inammissibile non essendo le stesse conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali, ovvero dalla Regione e dalla ASL». GRUPPO RO.RI. presentava allora ricorso in Cassazione, sostenendo di poter presentare le domande riconvenzionali di risarcimento danni ex art. 1337 c.c. e art. 2041 c.c. derivando l'interesse alla relativa proposizione proprio dalle difese delle parti opponenti. La questione, ritenuta di particolare rilevanza, era stata rimessa alle Sezioni Unite, che con la sentenza in oggetto si sono pronunciate sul punto.

L'ordinanza di rimessione si è incentrata su due questioni:

  1. In generale, se nell'opposizione a decreto ingiuntivo è lecito per il convenuto opposto sollevare una nuova istanza, diversa da quella presentata nella fase monitoria, anche qualora l'opponente si sia limitato a contestare il decreto opposto;
  2. In particolare, se ed entro quali limiti sia possibile modificare la domanda avanzata inizialmente tramite decreto ingiuntivo, inserendo anche domande di risarcimento danni ex art. 1337 e 2041 c.c.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.

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