Contratto di lavoro: il vincolo di subordinazione dipende soltanto dall’accertamento della soggezione alle direttive datoriali?
25 Ottobre 2024
Se le mansioni non richiedono una costante direzione da parte del datore, il fatto che le stesse siano svolte all'interno dei locali aziendali e con le attrezzature dell'azienda può far presumere il vincolo di subordinazione nonostante il contratto di lavoro sia stato qualificato diversamente? Al fine di accertare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto (es. mansioni elementari e ripetitive, predeterminate nella loro modalità), può farsi ricorso a criteri complementari e sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Tali elementi di fatto, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori del vincolo di subordinazione. Con riferimento alla specifica questione sottoposta, qualora l'attività lavorativa venga svolta a titolo oneroso all'interno dei locali dell'azienda mediante l'impiego di materiali e attrezzature proprie della stessa, è possibile presumere la sussistenza del vincolo della subordinazione, con conseguente onere in capo al datore di fornire elementi di prova di segno contrario. |