Assemblea condominiale: può il ritardo della convocazione inficiare la delibera?

La Redazione
22 Ottobre 2024

In materia di condominio, si ricorda che l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza in prima convocazione e in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su richiesta dei dissenzienti o assenti poiché non convocati.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13794/2024, ha chiarito che un avviso di convocazione pervenuto a un condomino successivamente all'assemblea deve essere considerato intempestivo, rendendo l'assemblea annullabile su richiesta dell'assente pretermesso.

Nel caso in questione, la proprietaria di un immobile ha adìto il Tribunale contro il proprio condominio poiché non è riuscita a partecipare all'assemblea a causa della ricezione tardiva della convocazione. L'attrice, dunque, contestando il ritardo, ha chiesto l'annullamento della decisione presa durante l'assemblea.

In risposta, il condominio ha prodotto la raccomandata di invio della convocazione all'attrice, omettendo tuttavia di indicare l'esito di tale trasmissione.

Per dirimere la controversia, il giudice ha ricordato in primis l'art. 66 disp. att. c.c. che prevede che l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza in prima convocazione e in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su richiesta dei dissenzienti o assenti poiché non convocati.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 6735/2020) aveva precisato in precedenza che l'omessa comunicazione ad un condomino dell'avviso per l'assemblea, rappresentando un vizio procedimentale comporta l'annullabilità della delibera. Ne consegue che la legittimazione a chiedere il suo annullamento spetta - ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c.- solo agli aventi diritto pretermessi sui quali grava l'onere di dedurre e provare la mancata comunicazione.

È utile ricordare anche che la Suprema Corte in materia aveva già chiarito che, essendo la convocazione un atto unilaterale recettizio, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, occorre dimostrare la data in cui lo stesso è pervenuto all'indirizzo del destinatario. Nell'ipotesi di invio dello stesso con raccomandata, per la prova del rispetto del termine, è sufficiente dimostrare che la raccomandata inviata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario e che, in caso di mancata consegna, sia stato rilasciato l'avviso di giacenza.

Alla luce di queste considerazioni, dal momento che nel caso in esame il condominio ha prodotto unicamente l'atto di invio della raccomandata senza provare l'esito dell'invio, il Tribunale ha accolto la richiesta dell'attrice e ha annullato la delibera impugnata.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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