Irregolarità della notificazione e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Lorenzo Balestra
23 Ottobre 2024

L'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo è, di per sé, sufficiente a legittimare l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650, comma 1 c.p.c.?

L'istituto dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ha lo scopo di permettere un'adeguata difesa nell'ambito di un procedimento sommario, quale quello monitorio, che verrebbe frustrata a causa della mancata conoscenza del provvedimento stesso.

La norma contenuta nell'art. 650, comma 1 c.p.c. è norma non solamente procedurale ma anche sostanziale, laddove prevede che vi sia la certezza della conoscenza da parte dell'ingiunto del provvedimento contenuto nel decreto ingiuntivo.

È opinione costante quella secondo cui il vizio di notificazione si deve estrinsecare nell'effettiva mancata conoscenza del provvedimento del giudice, ragion per cui la giurisprudenza ha sempre affermato che il difetto afferente alla notificazione deve essere non solo formale, ma deve aver impedito sostanzialmente la conoscenza o la conoscibilità dell'intimazione del giudice.

Infatti, per Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2006, n. 2864 (anche se riferita al terzo comma dell'art. 650 c.p.c.), «In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650, comma 3 c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica è di per sé idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa e ciò indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento — sempreché la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione — giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti».

Allo stesso modo anche la giurisprudenza più recente: «Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che, a causa di detta irregolarità, egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione all'irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile» (Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2012, n. 10386; nonché Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 2011, n. 17759, secondo la quale: «Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al comma 1, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al comma 3, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il termine stabilito dal comma 3 non esclude l'operatività di quello previsto dal comma 1. [...] Qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla per essere stata effettuata all'amministrazione, anziché all'avvocatura dello Stato che la difende ex lege, l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione»).

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