L'iscrizione di ipoteca è legittima anche se l'immobile è conferito in un fondo patrimoniale

La Redazione
24 Ottobre 2024

L'art. 170 del codice civile prevede che i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere sottoposti ad esecuzione (nei casi in esso previsti), ma non prevede espressamente il divieto di iscrivere su di essi ipoteca. Del resto, l'iscrizione di ipoteca non è atto della fase di esecuzione ma un mero strumento cautelare a garanzia del credito.

La controversia concerneva un'iscrizione ipotecaria operata dall'Agenzia della Riscossione su un immobile di proprietà di un contribuente, con riferimento a tributi (IRPEF) iscritti a ruolo nei suoi confronti e in conseguenza di prelevamenti da lui operati dal conto corrente della s.r.l. della quale era il legale rappresentante. Il contribuente adiva il giudice tributario ricorrendo contro l'iscrizione ipotecaria ed eccepiva l'illegittimità della stessa in quanto l'immobile era stato conferito in un fondo patrimoniale costituito già in precedenza in favore dei propri genitori – ove, peraltro, gli stessi risiedevano – e non poteva pertanto essere assoggettato ad ipoteca; aveva, altresì, evidenziato che il credito erariale risultava estraneo ai bisogni della famiglia. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione difendeva in giudizio la liceità del proprio operato mettendo in evidenza come il contribuente non avesse provato l'estraneità della pretesa tributaria ai bisogni della famiglia né dimostrato che i prelevamenti operati sul conto corrente della società non fossero stati destinati alla famiglia. Inoltre, l'Ufficio sottolineava l'irrilevanza della posteriorità del debito rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale e, in ogni caso, non opponibile il fondo patrimoniale all'iscrizione ipotecaria, che non è atto di esecuzione ma mero atto cautelare. I giudici di primo grado concludevano per l'accoglimento del ricorso evidenziando che è valida l'iscrizione ipotecaria su beni inclusi in un fondo patrimoniale se riguarda un'obbligazione tributaria strumentale ai bisogni della famiglia. Nel caso di specie, tuttavia, si trattava di imposte legate al ruolo del contribuente quale legale rappresentante della società; inoltre, il fondo patrimoniale risultava costituito molto prima al periodo di riferimento del debito erariale.

I giudici “del riesame” hanno ribaltato l'esito della controversia a favore della parte pubblica, e hanno ricordato che il disposto dell'art. 170 c.c. prevede che i beni compresi nel fondo patrimoniale non possono essere sottoposti ad esecuzione ma non prevede espressamente il divieto di iscrivere su di essi ipoteca. Del resto, hanno chiarito i giudici, l'iscrizione di ipoteca non è atto della fase di esecuzione —  cui non appartiene in quanto ha finalità conservative ed è priva di effetto spoliativo — rappresentando mero strumento cautelare a garanzia del credito. Pertanto, venendo meno la premessa dell'iscrizione ipotecaria come atto dell'esecuzione, viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 c.c. non sembrando agli interpreti superabile il sopracitato dato testuale, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa (Cass. civ., sez. trib., 10794/2016). Da cui la legittimità dell'iscrizione ipotecaria opposta.

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